Risulta dagli atti di causa che la cartella esattoriale (e prima di essa, verosimilmente, anche il presupposto avviso di accertamento) non era mai stata validamente notificata all’operatore economico concorrente: il che esclude la presenza di una violazione tributaria definitivamente accertata ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80, d.lgs. n. 50/2016) atteso che in difetto di detta notificazione non possono ritenersi decorsi i termini per l’eventuale impugnazione.Al riguardo il Collegio ha richiamato il precedente di Consiglio di Stato, sez. V,05.05.2016 n. 1783 per cui “l’art.1 comma 5 del d.l. 02.03.2012, convertito in legge 26.04.2012 n. 44 (…) contiene una definizione normativa di “definitività” dell’accertamento, per la quale “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; […] quest’ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale”.Nella fattispecie, dunque, essendo documentata l’assenza di una valida notificazione della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara, la definitività della violazione va correttamente disattesa unitamente all’ipotizzata causa di esclusione dalla gara.
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