Il Decreto Legge n. 135 del 2018, ribattezzato “Decreto Semplificazioni”, andrà a toccare anche la tematica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e dei gravi illeciti professionale
In vigore a partire dal 15 dicembre, il Decreto 135/2018 modifica l’art. 80 del Codice Appalti, in materia requisiti morali e generali per la partecipazione alle gare pubbliche.
In particolare viene soppresso l’elenco esemplificativo del vecchio art. 80, cioè la parte in cui venivano elencati a titolo esemplificativo alcuni gravi illeciti professionali, comportanti l’esclusione del partecipante.
L’ANCE ha criticato questa parte del provvedimento legislativo. Secondo i costruttori edili la nuova norma rende ulteriormente più indeterminata la materia, a danno dei concorrenti delle gare pubbliche.
L’ANCI ha inoltre criticato la modifica relativa al grave illecito professionale consistente risoluzione per inadempimento di un precedente contratto con la P.A.: è stato lamentato che non più previsto che la risoluzione sia non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si riporta di seguito quanto illustrato nel Dossier dei servizi studi delle camere
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Articolo 5
(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)
L’articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull’articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.
Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo modifica il comma 5 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere.
L’articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
E’ opportuno ricordare che l’ ANAC – sul punto – ha dapprima approvato le Linee Guida n.6, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», e successivamente, in occasione dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 56 del 2017 (decreto correttivo), ha ritenuto opportuno procedere ad un loro aggiornamento al fine di tenere conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto nonché delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti.
Le linee guida prevedono l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti tenuti dagli operatori economici, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alle stesse riconosciuto.
Più nel dettaglio, rilevano quali cause di esclusione ai sensi del citato articolo 80, comma 5, lett. c), gli illeciti professionali accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Assumono perciò rilevanza, a titolo esemplificativo, l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; le carenze del prodotto o del servizio fornito; l’adozione di comportamenti scorretti; il ritardo nell’adempimento; l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa; così come, nei casi più gravi, l’esistenza di significative carenze che possono configurare i reati di cui agli articoli 355, sull’inadempimento di contratti di pubbliche forniture, e 356, sulla frode nelle pubbliche forniture, c.p..
Sempre con riguardo all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, è opportuno ricordare che recentemente il Consiglio di Stato, con la Sentenza 2 marzo 2018, n. 1299, ha sottolineato come l’elenco – di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici – che annovera i gravi illeciti professionali non abbia carattere tassativo. Secondo il Giudice amministrativo l’espressione “tra questi”, contenuta nell’articolo 80, comma 5, lettera c), sottintende al carattere meramente esemplificativo dell’elencazione ivi prevista con conseguente possibilità per la stazione appaltante di operare una valutazione pienamente discrezionale in ordine agli inadempimenti posti in essere e che, pur non avendo dato luogo alle ipotesi esplicitamente indicate dalla norma, sono comunque classificabili come gravi errori professionali.
Come precisa la relazione illustrativa, l’articolo 5 del decreto legge in conversione interviene sul codice dei contratti pubblici al fine di “allineare il testo dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell’attuale lettera c)…“.
Il paragrafo 4 dell’articolo 57 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
Le fattispecie di esclusione, attualmente contemplate, come detto, dalla lettera c), sono quindi considerate in modo autonomo nelle nuove lettere, introdotte nel comma 5 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici dal decreto-legge in esame.
La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.
Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l’operatore economico abbia:
L’articolo I gravi illeciti professionali nel Decreto Semplificazioni-Le modifiche all’art. 80 e ai gravi illeciti professionali nel D.L. 135/2018 su semplificazioni e imprese sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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