I requisiti maturati in un’associazione professionale valgono per le gare di progettazione? Quando e come si possono utilizzare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione ad una gara di progettazione?
Alla domanda, posta dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), ha risposto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera 290/2020.
La partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è regolata dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n.1. Nonostante le due norme siano abbastanza rodate, gli operatori continuano ad aver bisogno di chiarimenti.
In particolare, il CNI ha segnalato l’assenza di una chiara disciplina che regoli il caso dei liberi professionisti che vogliano utilizzare i requisiti maturati all’interno di un’associazione professionale.
L’Anac ha spiegato che il professionista può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria mediante il fatturato conseguito quale componente di un’associazione professionale.
Per evitare la duplicazione dei requisiti, Anac suggerisce di adottare un atto, sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato, con il quale si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale o di uscita di uno dei professionisti, all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti.Anche le capacità tecniche e professionali possono essere dimostrate attraverso l’esercizio della professione all’interno di un’associazione professionale. È però necessario che il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte che intende utilizzare per la dimostrazione dei requisiti.
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