I requisiti speciali negli appalti pubblici secondo ANAC

I requisiti speciali negli appalti pubblici secondo ANAC. Nella rassegna dell’ANAC dell’ottobre 2019 sui requisiti speciali in materia di appalti di servizi e forniture, l’Autorità effettua una disamina di quelle caratteristiche individuate discrezionalmente dalle stazioni appaltanti per  comprovare l’idoneità professionale, la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici.

Il potere delle stazioni appaltanti nel prevedere requisiti speciali e limiti alla discrezionalità

Nel documento si legge dell’ampia facoltà discrezionale delle stazioni appaltanti nei requisiti speciali.In particolare è possibile prevederne di particolarmente rigorosi, oppure, tenuto conto della tipologia di prestazioni dedotte nel contratto, potendo anche valutare di non indicarli Ove esercitata, però, la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara e nella fissazione dei requisiti speciali di partecipazione, risulta soggetta a limiti derivanti dalle norme di legge e dalla necessità di contemperare interessi diversi.Infatti al secondo comma dell’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 si trovano i limiti entro i quali la discrezionalità delle stazioni appaltanti deve essere esercitata, individuando una correlazione che deve sussistere tra i requisiti richiesti e l’oggetto del contratto e richiamando gli interessi pubblici e i principi che devono essere presi in considerazione nella predisposizione dei documenti di gara.In ogni caso, sia l’idoneità professionale, menzionata all’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, come la capacità economica e finanziaria menzionata alla lett. b) e come le capacità tecniche e professionali menzionate alla lett. c), sono soggette alla clausola generale, secondo cui requisiti e capacità devono essere «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».

A seguito di queste considerazioni generalissime, l’Autorità passa a trattare le singole tipologie di requisiti speciali e le relative problematiche tipiche:

  1. Requisiti di idoneità professionale, in particolare le problematiche sui codici ATECO, sull’iscrizione in albi professionali e in registri, sulla licenza prefettizia, e sull’inscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
  2. Requisiti di capacità economico finanziaria, con particolare attenzione al fatturato (fatturato minimo annuo,  fatturato globale e il fatturato specifico) alle referenze bancarie e all’avvalimento di garanzia
  3. Requisiti di capacità tecnico professionale, con particolare riferimento alla certificazione di qualità, ma anche alle tematiche della discrezionalità sull’individuazione dei servizi analoghi, della commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta, della predeterminazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale e del loro avvalimento

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