La giurisprudenza accorda prevalenza alle previsioni del bando rispetto a quelle del disciplinare e del capitolato, in quei casi in cui sia ravvisabile un’effettiva ed irriducibile antinomia, stante il tenore compiuto ed univoco delle previsioni difformi.E’ contrario alla ratio della suddivisione in lotti l’onere per i concorrenti di presentare delle offerte per tutti i lotti funzionali di una gara d’appalto.Il Consiglio di Stato detta le regole per risolvere le antinomie tra bandi di gara, disciplinari e capitolati in contrasto tra di loro (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018,n. 5968).Nel caso all’attenzione del Collegio, nel bando vi era la previsione per cui “Le offerte vanno presentate per tutti i lotti”ma il disciplinare di gara consentiva la partecipazione anche per il singolo lotto.A tale proposito, il Consiglio di Stato si richiama alla giurisprudenza prevalente, che accorda un valore preponderante alle disposizioni del bando pubblico, che prevalgono rispetto a quelle degli altri documenti di gara in presenza di antinomie irriducibili.Tuttavia, nel caso di specie, i giudici hanno interpretato la complessiva normativa di gara in senso diverso, dando prevalenza alle disposizioni di capitolato e disciplinare, e negando un obbligo per gli interessati di partecipare a tutti i lotti della gara in questione.Infatti la regola dell’onere dei concorrenti di partecipazione a tutti i lotti di una gara d’appalto risulterebbe in aperta contraddizione con la predisposizione di una gara per lotti funzionali, la cui ratio, come ha sottolineato il Consiglio di Stato, è proprio quella di consentire di presentare offerte e permettere il confronto tra di esse in relazione a ciascun lotto.
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