Il requisito della regolarità fiscale sussiste solo se l’istanza di rateazione sia stata accolta prima della scadenza della gara!
Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, “il requisito della regolarità fiscale, […] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15 del 2013)”.
Questo quanto ribadito da Tar Veneto, Sez. I, 02/03/2020, n. 204. L’impresa ricorrente viene esclusa per difetto del requisito della regolarità fiscale. A fronte del ricorso avverso l’esclusione Tar Veneto, Sez. I, 02/03/2020, n. 204 ricorda che:
L’art. 80 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che un operatore economico debba essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.Nel caso in esame la condizione di irregolarità è stata certificata dalla Agenzia delle entrate e l’esclusione dalla procedura costituisce pertanto un atto vincolato.Infatti, nell’ambito delle procedure di appalti pubblici, a fronte di un’attestazione negativa di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un’impresa partecipante alla gara, la stazione appaltante è vincolata a disporne l’esclusione (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2019, n.810; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789).Per completezza va soggiunto che l’art. 80, comma 4, ultimo periodo del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente la partecipazione quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, a condizione però che il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Ciò significa che, solo prima della presentazione della domanda, in una logica volta a favorire la massima partecipazione delle imprese, è consentito estinguere la propria posizione debitoria, consentendo in tal modo alla stazione appaltante di verificare agevolmente la regolarità e l’affidabilità del concorrente. Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, “il requisito della regolarità fiscale, […] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15 del 2013)”. Non può infatti ritenersi sufficiente che, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, il contribuente abbia semplicemente inoltrato un’istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’amministrazione finanziaria.
Il ricorso viene respinto.
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