L’elenco degli illeciti professionali contenuti nel Codice Appalti ha carattere esemplificativo e non tassativo. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1299/2018.Il CdS ha spiegato che l’articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) annovera tra i gravi illeciti professionali “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”.L’elenco, hanno sottolineato i giudici, non è tassativo, ma vuole dare degli esempi alle Stazioni Appaltanti, chiamate a valutare e dimostrare l’idoneità dei partecipanti con mezzi adeguati.Partendo da questo presupposto, il CdS ha spiegato che la significativa carenza nell’esecuzione del contratto e l’illecito professionale possono essere dimostrate anche da un provvedimento esecutivo di risoluzione o di risarcimento, prima che sia emessa la sentenza di condanna.Questo perché la Stazione Appaltante ha potere discrezionale e, motivando adeguatamente la sua scelta, può escludere un concorrente anche se non è ancora stato condannato.La Stazione Appaltante nelle sue valutazioni sull’affidabilità del concorrente può quindi attenersi all’elenco del Codice Appalti, ma anche ad altri fattori. In quest’ultimo caso deve motivare e spiegare le sue scelte in modo approfondito.
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