Il TAR Catanzaro, nella sentenza n. 815 del 4 aprile 2018, ha giudicato illegittima la partecipazione del RUP alla commissione di gara. Nel caso di specie, nel contestare la legittimità della procedura di gara, la società ricorrente assumeva che la nomina del Responsabile unico del procedimento fosse viziata e che parimenti lo fosse la composizione della Commissione di gara, di cui era Presidente lo stesso RUP. L’illegittimità di tale concentrazione soggettiva della funzione di RUP e di presidente della commissione di gara si rifletterebbe, viziandola, anche sull’attività valutativa dell’anomalia delle offerte venendosi a determinare una violazione della lex specialis a mente della quale la verifica di anomalia deve essere condotta dal RUP assistito dalla commissione laddove, nel caso di specie, attesa la indebita sovrapposizione della qualità di RUP e di Presidente in capo ad unico soggetto, la commissione non avrebbe agito quale collegio perfetto e perciò del tutto illegittimamente. Secondo il Collegi,o il comma 4 dell’art. 77, escludendo ogni astratto e aprioristico automatismo in punto di incompatibilità, valorizzerebbe la necessità di procedere, da parte dei competenti organi della stazione appaltante, a uno scrutinio “fattuale e in concreto” del livello di coinvolgimento del RUP nella regolamentazione e nello svolgimento delle operazioni della procedura di gara. In altri termini, deve ritenersi che la “valutazione” richiesta dalla norma alle stazioni appaltanti debba attenere e focalizzarsi sulle attività effettivamente e concretamente svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di gara allo scopo di prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi e di favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendone i contenuti e le regole. La richiamata norma deve essere quindi intesa nel senso di prescrivere la necessità, ogni qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra RUP e membro (o presidente) della commissione, di dare conto, (eventualmente) nel corpo della relativa determinazione amministrativa di nomina, quantomeno, della insussistenza di ragioni ostative in ordine a siffatta sovrapposizione di funzioni.
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