Poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, la nozione di “utilità conseguite” va applicata ai vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira.Non sussiste alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali.Lo ha affermato il Tar Campania, sezione prima, con sentenza del 3 gennaio 2018, numero 3 (presidente Salvatore Veneziano, estensore Ida Raiola).L’art. 92 del codice delle leggi antimafia (159/2011) prevede, al terzo comma, decorsi trenta giorni dalla richiesta o, nei casi di urgenza, immediatamente, la P.A. possa concedere contributi, finanziamenti, agevolazioni, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informazione antimafia. L’eventuale successiva interdittiva comporta la revoca delle autorizzazioni e concessioni o il recesso dai contratti, “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite“. Tale previsione viene poi ribadita nell’art. 94 comma 2.Ora, “poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, immediatamente o mediatamente riconducibili all’esercizio del potere, la nozione di “utilità conseguite” di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 va estesa anche a quei vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica amministrazione in termini di effettività (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 119)”.“Né – osserva il Tar Campania – ha pregio il rilievo formulato dalla difesa regionale secondo il quale, in materia di finanziamenti pubblici, la norma applicabile sarebbe quella contenuta nell’art.92, comma 3, d.lgs. n.159/2011 da leggere nel senso che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni”, mentre per i soli contratti è previsto il recesso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità conseguite”, non sussistendo – ad avviso del Collegio – alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali”.“In definitiva, il Tribunale ritiene che l’art.92, comma 3, e l’art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 vadano letti in maniera coordinata e senza ingiustificate scissioni e che, pertanto, nel caso di specie, sussistano i presupposti per far salvi il valore delle opere eseguite e/o il rimborso delle spese sostenute, ossia il riconoscimento delle utilità conseguite che coincidono con la realizzazione dell’obiettivo cui il contributo era preordinato“.
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