Per decidere tra diverse interpretazioni alternative di un provvedimento, deve essere seguito il criterio della finalità perseguita dalla P.A., pertanto in un bando per l’affidamento di un servizio si seguirà l’interpretazione più coerente con “lo scopo del servizio richiesto”, cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio.Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di interpretazione di un provvedimento amministrativo, e in particolare di un bando pubblico, quando il criterio letterale non è sufficiente.I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, sebbene sia da preferire il criterio ermeneutico letterale, esso non è sufficiente quando non vi sia un’interpretazione unica desumibile inequivocabilmente dalla lettera dal bando.Nella possibile alternativa tra le dette due interpretazioni è corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, nel senso che debba essere privilegiata l’interpretazione più coerente con “lo scopo del servizio richiesto”, cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio.Questi vanno desunti, oltre che dall’oggetto dell’appalto, dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con i quali si valorizzano gli aspetti di questa ritenuti indispensabili od utili, secondo l’insindacabile giudizio della stazione appaltante.Secondo il Consiglio di Stato tale principio è coerente con le regole per l’interpretazione dei negozi giuridici, come previste dal codice civile.In linea con l’orientamento giurisprudenziale che vuole applicabili all’interpretazione della legge di gara i criteri in tema di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., l’attenzione prestata allo scopo perseguito dall’amministrazione aggiudicatrice è conforme al criterio interpretativo del secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. (“Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”).Allo stesso modo la lettura combinata delle previsioni del bando che regolano l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica è, a sua volta, conforme al criterio interpretativo dell’art. 1363 cod. civ. (“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”)Nel caso di specie, come detto nella sentenza di primo grado, “la finalità del servizio richiesto non può che essere la valutazione della capacità operativa dell’operatore economico, funzionale alla manutenzione della struttura ed alla soluzione del problema” ed in tale senso depongono i criteri di valutazione dell’aspetto dell’offerta tecnica concernente il “piano degli interventi manutentivi e gestionali in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti indicando i mezzi e le risorse predisposte e le tempistiche di intervento” (riguardante, come dedotto dalla difesa del Comune, una valutazione vertente “sulle tempistiche di intervento manutentivo e gestionale, sulle relative modalità di azione utili alla soluzione delle criticità, sull’indicazione dei mezzi impiegabili, nonché sulle risorse predisposte”).Ciò considerato, conclude la sentenza, in questo modo per un verso non è violato il criterio interpretativo letterale, poiché non si perviene affatto ad un’interpretazione in contrasto o incompatibile con il dato letterale; per altro verso, nell’obiettiva incertezza di questo dato, lo si interpreta coerentemente con lo scopo del servizio da affidare.
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