Invarianza della graduatoria di gara: la sentenza del Consiglio di Stato. Esclusione dell’aggiudicataria e scorrimento della graduatoria di gara: è una soluzione plausibile o la procedura va rifatta ex novo? Sul merito risponde il Consiglio di Stato, sez. Quarta, con la sentenza n. 7533/2021 inerente il ricorso contro la sospensione dell’aggiudicazione di un appalto e contro il successivo annullamento motivato con le indagini penali avviate nei confronti dell’aggiudicataria, oltre che con l’assenza dei requisiti di capacità tecnica.
A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione a un operatore, l’appalto era stato affidato all’impresa seconda classificata; contro questa aveva presentato ricorso la terza classificata. Ed è su questo punto che i giudici di Palazzo Spada sono stati chiari: l’Amministrazione civica ha giustamente la gara alla seconda classificata, in applicazione della lex specialis e dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che, una volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall’Amministrazione.
In altri termini, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda (così come l’annullamento dell’aggiudicazione), non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti.
Sul punto, proprio l’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 fissa la regola di invarianza della graduatoria concorsuale e di irrilevanza delle sopravvenienze. Tale regola mira a sterilizzare, l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara.
La norma oltretutto è coerente:
Lo stesso Consiglio di Stato ha corroborato l’interpretazione della norma nel suo significato più rigoroso, rilevando che essa risponde alla duplice finalità:
Inoltre non è possibile richiedere un risarcimento danni, perché la risarcibilità del danno presuppone, in ogni caso e comunque, una condotta illecita o illegittima dell’amministrazione. In questo caso non è ravvisabile un danno ingiusto, per cui il Comune ha correttamente annullato in autotutela l’aggiudicazione originaria e disposto la decadenza dell’operatore dall’affidamento.
L’appello è stato quindi respinto, cristallizzando il principio di invarianza della graduatoria di gara in caso di esclusione dell’operatore risultato inidoneo all’aggiudicazione dell’appalto.
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