Come per la regolarità contributiva, ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara, la regolarità fiscale deve essere ritenuta sussistente anche in presenza di iscrizioni a ruolo, purché l’interessato abbia dato prova del rituale inoltro, entro i termini di scadenza del bando, dell’istanza di definizione agevolata dei debiti tributari pendenti certificati dall’Agenzia delle Entrate.Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n.246 dell’11 luglio 2018 con la quale ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione definitiva di una procedura di gara.La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stato aggiudicato un servizio nonostante l’impresa risultata vincitrice avesse commesso una grave violazione tributaria definitivamente accertata e di importo superiore alla soglia indicata nell’art. 48 bis, D.P.R. n. 602 del 1973. Secondo la ricorrente, la controinteressata avrebbe attestato falsamente la propria regolarità fiscale, avendo trascurato di considerare il carico iscritto a ruolo e le ulteriori pendenze che sarebbero connesse ad un procedimento penale pendente (omesso versamento di Iva).I giudici di primo grado hanno ricordato che ai sensi dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. […] Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.Nel caso di specie, viene contestato il mancato versamento delle ritenute a titolo d’imposta, in relazione all’anno 2013, ciò che ha determinato l’iscrizione a ruolo e la susseguente notificazione della cartella di pagamento, per un carico complessivo (comprendente tributi, sanzioni, interessi e compensi del concessionario) pari ad € 13.248,24, somma che la ricorrente assume superiore alla soglia individuata nell’art. 48 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (€ 10.000,00 euro).Da considerare però che la società controinteressata, in relazione al suddetto carico tributario, ha presentato un’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193/2016, nei termini e secondo le modalità ulteriori introdotte dall’art. 1, D.L. n. 148/2017, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a seguito dell’adesione alla procedura in € 1.508,82, da corrispondersi in cinque rate. Tale istanza risulta debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, circostanza comprovata dalla produzione della ricevuta trasmessa alla società aggiudicataria via PEC.A seguito dei descritti adempimenti, la controinteressata ha quindi conseguito una situazione di piena regolarità fiscale, tale da non intaccare i requisiti di accesso alla gara, come stabilititi, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.I giudici del TAR hanno, altresì, ricordato che, ai sensi dell’art. 1 quater, D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017:
Dunque, mediante la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, entro i termini previsti, la società controinteressata ha conseguito la condizione di “regolarità fiscale” richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, e risulta irrilevante, ai fini della valida partecipazione alla procedura, l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione, come previsto dall’art. 1 quater, comma 2, D.L. n. 50 del 2017.
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