In occasione dell’impugnazione degli atti di una gara indetta da un consorzio che riuniva alcuni comuni della Provincia di Torino, per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei comuni consorziati,il Consiglio di Stato ha fornito alcune indicazioni interpretative, significativamente confermative dei precedenti indirizzi, sulla nuova disciplina dei contratti pubblici sia sotto il profilo del diritto sostanziale, con riguardo all’ambito di operatività delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) e lett. c) del d.lgs. 50/2016; sia sotto il profilo del diritto processuale, sull’applicabilità dell’art. 120, comma 2 bis c.p.a. alle impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni dalle gare proposte, però, con ricorso incidentale.Rispetto all’art. 80, comma 5, lett. g),il Collegio ha precisato che il requisito dell’assenza di iscrizioni nel casellario informatico ANAC deve essere posseduto, al pari di ogni altro requisito di partecipazione,alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla gara e non al momento della pubblicazione del bando, come erroneamente sostenuto nell’appello principale. In tal senso andrebbe, infatti, intesa la citata disposizione che impone alle stazioni appaltanti di escludere “dalla partecipazione alla procedura d’appalto”, che non può che configurarsi con la presentazione della relativa domanda, l’impresa che a tale data risulti ancora iscritta nel casellario.Con riguardo all’art. 80, comma 5, lett. c), il Consiglio di Stato ha invece ribadito che gli operatori economici sarebbero tenuti a dichiarare, in virtù dell’inciso finale contenuto nella citata disposizione, da qualificarsi come clausola di chiusura,tutte le informazioni relative alle proprie esperienze professionali, che siano idonee a rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, al fine di consentire alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in ordine al possesso dei requisiti di moralità.Secondo il Collegio, fermo restando che tale interpretazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici, imponendogli di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende ampiamente datate o del tutto insignificanti per la vita professionale di un’impresa, ciò non può valere per fatti di rilevanza penale, che hanno riguardato i vertici delle società e inciso su precedenti commesse pubbliche, come quelli venuti in rilievo nel caso di specie.Infine, sul piano processuale, il Collegio ha conclusione per l’applicabilità del termine di trenta giorni per l’impugnazione dei provvedimenti che dispongono l’ammissione (o l’esclusione) degli operatori economici di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.,decorrente dalla relativa pubblicazione, non solo per le impugnazioni che avvengano tramite ricorso principale ma anche per quelle proposte mediante ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a.In tal senso, si è di recente espressa anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 26 aprile 2018, n. 4) che con riferimento alla norma processuale in esame ha precisato:
– che l’omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine di trenta giorni preclude al concorrente non solo la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, “ma anche di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura”;
– che l’interpretazione suesposta non potrebbe trarre contrario argomento neppure dal successivo comma 6 bis dell’art. 120 citato che, nel contemplare la possibilità di proporre ricorsi incidentali, potrebbe far propendere, ad una prima lettura, per la permanenza del potere di articolare in sede di gravame incidentale vizi afferenti l’ammissione alla gara del ricorrente principale anche dopo il decorso del termine fissato dal comma 2 bis. Invece, il comma 6 bis dell’art. 120 si riferisce in realtà ai gravami incidentali che hanno ad oggetto non vizi di legittimità del provvedimento di ammissione alla gara, ma un diverso oggetto. Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione non coerente con il disposto di cui al comma 2 bis e con la ratio sottesa al nuovo rito specialissimo di consentire l’impugnazione dell’ammissione altrui oltre il termine stabilito dalla novella legislativa.La norma prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: … g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione “.Sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135; 4 dicembre 2017, n. 5701; Ad. Plen., 29 febbraio 2016, n. 5; 20 luglio 2015, n. 8).L’art. 80, comma 5, lett. c) prevede l’esclusione dalla gara qualora “La stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano…il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.L’art. 120, comma 2 bis c.p.a. stabilisce che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.L’art. 120, comma 6 bis c.p.a. prevede che “La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale”.
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