La clausola che preveda il sopralluogo anche a pena di esclusione non è di per sé contraria alla legge.

La clausola che preveda il sopralluogo anche a pena di esclusione non è di per sé contraria alla legge.

Il disciplinare di gara prevedeva che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, riunendi o consorziandi, munito della delega di tutti i membri della formazione plurisoggettiva, o da soggetto diverso, sempre munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando, aggregando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente”.

Il sopralluogo viene effettuato dall’operatore economico ma senza inviare né produrre, al momento della redazione del verbale di sopralluogo, la delega della mandante del raggruppamento che, quindi, non è risultata presente.

L’operatore viene escluso dalla gara.

Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto da Tar Lazio, Roma, Sez. I, 30/06/2022, n. 8904, che ribadisce il ruolo sostanziale del sopralluogo:

In merito la giurisprudenza, anche d’appello, pronunciatasi sulle clausole dei bandi che stabiliscono l’obbligo del sopralluogo, ha affermato che al sopralluogo vada riconosciuto il ruolo sostanziale – e non meramente formale – di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021, n.575; Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778); è stato anche sottolineato che l’obbligo suddetto è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Tale impostazione trova conferma nell’art. 8, comma 1, lett. b, del d.l. 76/2020, che consente alla stazione appaltante di prevedere il suddetto adempimento a pena di esclusione, a condizione che esso sia strettamente indispensabile alla formulazione dell’offerta.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la clausola che preveda il sopralluogo anche a pena di esclusione non è di per sé contraria alla legge, tenuto conto della funzione sostanziale, e non meramente formale, di tale adempimento, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/11/2020, n.1772; 7.2.2018, n. 258).

 

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