La “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare.

La “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 02/02/2022, n.192.

L’operatore introduce l’offerta economica nella busta amministrativa. La stazione appaltante procede all’esclusione, ponendosi la fattispecie “in contrasto con la normativa di settore”.

La ricorrente deduce che il “modello di domanda di partecipazione” predisposto dalla stazione appaltante era colpevolmente errato, poiché indicava ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione (quindi nella Busta telematica “A” contenente la “documentazione amministrativa”) anche l’offerta economica.

Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 02/02/2022, n.192 respinge il ricorso:

2- Il primo motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.

La ricorrente, nell’accludere l’offerta economica alla documentazione amministrativa all’interno della medesima busta “A”, è incorsa in un errore così evidente che non può essere giustificato in base al principio del legittimo affidamento, in ragione del contegno colposo, sub specie di violazione dei principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità. Come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, la “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del disciplinare, o indurre a disattendere queste ultime. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, che costituisce jus receptum, (ex aliis Cons. Stato, Sez. IV, 28/11/2012, n. 6026; Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1516) “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo”. Se esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, a fortiori analoghi principi devono valere per la modulistica specificatrice, che non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara e che non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà del disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1516; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 13/05/2016, n. 655; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28/07/2016, n. 461).

Alla luce di tale giurisprudenza – che la Sezione condivide – un’antinomia tra la lex specialis e la modulistica allegata non è configurabile, dal momento che quest’ultima “non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara” e va letta, ed eventualmente integrata, in funzione delle prescrizioni vincolanti contenute nella prima.

Il Disciplinare di gara, in particolare, al par. 7, ha specificato chiaramente che, “a pena di esclusione, ogni riferimento relativo al prezzo o ad altri elementi economici relativi all’offerta deve essere contenuto esclusivamente all’interno della Busta C”. Il successivo par. 8 ha poi prescritto che la busta telematica “C – Offerta economica”, avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, e come di consueto, “l’offerta economica da compilare preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante”, recante il “ribasso percentuale complessivo offerto rispetto alla base d’asta, scritto sia in numeri che in lettere”.

 

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