Codice dei contratti: L’ANAC risponde ad una richiesta del CNI sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, pubblicato la Delibera 1 aprile 2020,n. 290 avente ad oggetto “Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali”.
Si tratta di una richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo Ufs/ 1338/2020 del 19.2.2020, assunta in pari data al protocollo dell’Autorità n. 14058, in merito alla possibilità di spendere quale libero professionista i “requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall’associazione professionale composta da n. 2 professionisti, di cui si faceva parte, in assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica”.
L’ANAC con la Delibera 1 aprile 2020,n. 290 risponde ai chiarimento richiesti precisando che ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il libero professionista può dimostrare:
In pratica per la dimostrazione dei requisiti di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a) e cioè per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria è necessaria esporre il fatturato dell’associazione professionale di cui si è componente mentre per i reguisiti di capacità tecnica e professionale è necessario, anche, che il professionista abbia sottoscritto gli elaborati per i quali si ritiene di dimostrate i reguisiti di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c).
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