L’anticipazione prezzi negli appalti dopo il decreto Rilancio

L’anticipazione prezzi negli appalti dopo il decreto Rilancio. Il decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio), all’art. 207 (“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”) riconosce il diritto all’anticipazione prezzi (un acconto erogato all’avvio dell’esecuzione del contratto di appalto) anche in favore degli appaltatori che abbiano dato inizio alla prestazione senza aver già usufruito di anticipazione, fino al 30 per cento dell’importo dell’appalto (la norma prima consentiva il 20).

Si tratta della terza modifica nell’arco di un anno, all’art. 35 del Codice degli Appalti (dedicato alle soglie e ai metodi di calcolo del valore degli appalti) che contiene, al comma 18, la (stringata) disciplina sull’anticipazione prezzi.

La prima modifica è stata introdotta dalla legge n. 55/2019 (di conversione del d.l. “ Sblocca- Cantieri”), in vigore dal 18 giugno 2019, che ha ampliato i destinatari dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto, anche di forniture e servizi.

La seconda è stata inserita dall’art. 91, comma 2, del decreto legge “ Cura Italia”n. 18/2020 (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge 27/2020, che ha consentito l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Adesso, a prescindere dal diritto all’anticipazione secondo le norme precedenti, la norma estende l’applicazione dell’art. 35 comma 18 del codice appalti, sia nella quota percentuale (fino al 30), che nella platea dei destinatari (tutti gli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione), alle condizioni previste dal decreto Rilancio, che recita:

“Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Trovano quindi applicazione le seguenti regole, stabilite nei periodi citati, sulla costituzione della garanzia a tutela della Stazione Appaltante:

“2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
4. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

5. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”.

fonte

Powered by WPeMatico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *