Il Consiglio di Stato chiarisce l’omissione delle dichiarazioni richieste dal codice appalti all’ausiliaria comporta l’inammissibilità dell’avvalimento, con conseguente esclusione dell’ausiliata ( Cons. Stato,1 agosto 2018, n.4765)Il Collegio premette che l’istituto dell’avvalimento, di derivazione comunitaria, consente che una impresa possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione a una gara, facendo riferimento alla capacità di altro soggetto, che assume contrattualmente con la stessa una responsabilità solidale, impegnandosi nei confronti della stazione appaltante.Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, che ha contenuto corrispondente in sostanza all’art. 89 comma 1 del d.lgs 50/2018, per poter utilmente ricorrere all’avvalimento, l’impresa partecipante ha l’obbligo di produrre una puntuale documentazione.In particolare,
Il Collegio sottolinea che già da una prima lettura si comprende come una cosa sia la produzione delle tre autonome dichiarazioni da rendersi da parte dell’impresa ausiliaria, altra cosa la produzione del contratto di avvalimento.In particolare è evidente come l’assunzione di responsabilità prevista e regolata dalla norma nella forma della dichiarazione espressa nei confronti della stazione appaltante non possa essere surrogata da dichiarazioni rese nel contratto di avvalimento, che, esaurendo la loro portata vincolante con esclusivo riferimento al concorrente, sarebbero insuscettibili di essere azionate dalla stazione appaltante nelle varie forme previste dalla normativa applicabile.
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