Decreto Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Entra in vigore oggi il decreto- legge 16 luglio 2020,n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “Semplificazioni in materia di contratti pubblici“. Ecco il dettaglio dei 9 articoli:
ma, anche modifiche a tempo al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “Sbloccacantieri” convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e nel dettaglio modifiche alle scandenze temporali previste ai commi 1, 2 e 3, l’integrale sostituzione del comma 7 e l’abrogazione del comma 18 dell’articolo 1;
Non si tratta, quindi, di modifiche strutturali al Codice dei contratti ma di modifiche a tempo e di dettaglio, il tutto per superare le difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti delle due anime dell’attuale Governo su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle possibili modifiche.
Di seguito un dettagliato approfondimento su tutte le modifiche dalla A alla Z apportate sia in via provvisoria che definitiva al Codice dei contratti.
I commi 2 e 3 dell’articolo 8 recano disposizioni per accelerare l’aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all’esecuzione degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.
Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. Così come disposto, poi, al comma 5, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge “Semplificazioni”, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Con la sospensione sino al 31 dicembre 2021, dell’articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti, confermata la possibilità, prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a del d.l. n. 32/2019 (cosiddetto “Sbloccacantieri”) di ricorrere all’appalto integrato in deroga, appunto, alle previsioni del citato art. 59, comma 1 quarto periodo del Codice dei contratti che non troverà applicazione sino al 31 dicembre 2021.
Con la modifica introdotta all’articolo 80, commi 1, 4 e 5 del Codice dei contratti è prevista la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 del citato articolo 80 del Codice dei contratti. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Con la modifica, poi, del comma 1 dell’articolo 80 con cui le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” è eliminata in maniera definitiva e non a tempo la possibilità che un appaltatore possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione a causa di condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena riferita ad un suo subappaltatore.
Con il comma 7, è prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti con il risultato della sospensione dell’obbligo di servirsi di centrali di committenza. Con il comma 5 del provvedimento vengono, poi, introdotte alcune modifiche definitive all’articolo 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del Codice dei contratti ed, in particolare, viene inserito tra i requisiti delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza anche quella relativa alla “disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara”.
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con i compiti previsti all’articolo 5 del decreto-legge “Semplificazioni” e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni”, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Semplificazioni”.
Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sbloccacantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con una pesante modifica dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 32/2019 e con, tra l’altro:
La sospensione dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti è prorogata al 31 dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data è rinviata l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’Anac e, conseguentemente, slitta al 30 novembre 2021, la relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020 (e, presumibilmente anche 2021), che il Governo deve presentare alle Camere, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Con l’articolo 8, comma 5, lettera e) viene abrogato il comma 18 dell’articolo 1 del d.l. n. 32/2019 e, quindi, è soppresso, nel caso di concessioni l’obbligo imposto all’offerente di indicare una terna di subappaltatori, previsto dal terzo periodo, del comma 2, del citato articolo 174 e, contestualmente, nasce in capo all’affidatario l’onere di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di eventuali motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo codice dei contratti.
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico dichiara senza indugio la risoluzione del contratto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge “Semplificazioni, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti.
Per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre il DURC ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso del predetto DURC senza nessuna proroga di validità di quelli in scadenza tra gennaio ed il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge, n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Prorogata al 31 dicembre 2021 anche nei settori ordinari, quanto stabilito all’articolo 133, comma 8 del Codice dei contratti relativamente ai settori speciali e, quindi, gli enti aggiudicatori potranno decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà potrà essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.
Con l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge semplificazioni, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto semplificazioni, vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell’opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Cancellato l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge “Semplificazioni”, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021. È previsto che:
Al comma 6 dell’articolo 5 è precisato che l’inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell’opera.
Con il comma 4 dell’articolo 8 sono dettate alcune indicazioni relative ai lavori in corso di esecuzione ed, in particolare:
Con la modifica all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito alla legge 14 giugno 2019, n. 55:
Con le modifica introdotta all’articolo 83 del Codice dei contratti e con l’inserimento, quindi del comma 5-bis, in relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendo che, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti, le cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare e che deve essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi.
Con le modifiche introdotte all’articolo 183 del Codice dei contratti, al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità viene ampliato l’ambito di applicazione oggettivo del citato articolo 18, potenziando lo strumento del Project financing. In atto, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici solo ed esclusivamente se non presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione in esame supera tale limite, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite negli strumenti di programmazione.
Al comma 6 dell’articolo 2, alla luce delle deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.
Con la modifica introdotta all’articolo 1 del d.l. n. 32/2019 (cosiddetto “Sbloccacantieri”) viene spostata al 30 novembre 2021 la data entro la quale il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni previste all’art. 1 del citato dl n. 32/2019.
Ai commi 2 e 3 sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendosi che in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede l’applicabilità dell’art. 125 c.p.a. (con conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all’articolo 2, comma 3. In termini processuali si prevede ancora che: se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel c.d. rito appalti sono di regola definite con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare; debba essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi. Nel caso in cui vengono impugnati appalti sottosoglia (art. 1 decreto-legge “semplificazioni”) o appalti anti-crisi anche sopra soglia (art. 2, comma 1 decreto-legge “semplificazioni”), la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente (art. 125, comma 3 c.p.a.).
Le disposizioni relative alle crisi d’impresa (art. 5, comma 4) del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dello stesso articolo 5, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge “Semplificazioni”.
Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo soprasoglia e, in particolare tra l’altrp, per gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali.
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice dei contratti, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali ed, in ogni caso, è possibile, in tale evenienza, fino al 31 luglio 2021, procedere, così come disposto all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge “Semplificazioni” con la consegna dei lavori in via d’urgenza e nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti.
Con il comma 1 dell’articolo 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono disciplinate le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del precedente termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del Codice dei contratti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
L’articolo 1 della norma proposta sio al 31 luglio 2021 propone l’utilizzazione dell’affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più elevata di quella attualmente vigente (40.000 euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In particolare, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro la consultazione riguarda almeno cinque operatori. Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie. Per gli affidamenti con procedura negoziata, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il comma 1 dell’articolo 1, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono disciplinate le procedure applicabili ai contratti inferiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per le ipotesi di importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, e di 4 mesi per le ipotesi di importo dei lavori pari o superiore a 150.000 euro. Il mancato rispetto dei precedenti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
L’articolo 4 del decreto-legge “Semplificazioni” prevede comma 1 una modifica strutturae all’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti e, nel dettaglio, che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis e, quindi, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l’espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell’articolo 32 consente di ritenere adeguatamente salvaguardati lo stand still sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto.
Nel testo definitivo non è stata definita una definitiva nessuna modifica dell’articolo 105 (relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.
Come previsto all’articolo 3 del decreto-legge n. 76/2020, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze della banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti del soggetto e della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159. La informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
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