Con l’approdo in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 209/2024 di riforma del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), in molti ci saremmo aspettati una modifica dell’art. 50 relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto la soglia comunitaria (sottosoglia).
La formulazione normativa dell’art. 50 ha creato non pochi interrogativi. Il testo, per verbo (“procedere”) e tempo (indicativo), sembrava obbligare le stazioni appaltanti a utilizzare le procedure semplificate (affidamento diretto e procedura negoziata) per i contratti sottosoglia. Questa interpretazione è stata definita da Luigi Carbone, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale di riforma del Codice, come “un invito alla semplicità” (leggi articolo).
Si sono pronunciati sulla questione:
Entrambi hanno concordato sull’interpretazione dell’art. 50 in linea con i principi della normativa dell’Unione Europea, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere anche alle procedure aperte o ristrette, come previsto dalla Direttiva 2024/24/UE.
Tuttavia, pur essendo chiara l’apertura delle direttive europee, il Codice nazionale sembra dettare disposizioni diverse e, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno modificare il verbo dell’art. 50, comma 1, durante il processo di revisione del Codice.
In Italia, però, si è ormai abituati a circolari che reinterpretano norme primarie. La famosa circolare del MIT ha mitigato l’obbligo implicito, creando un “obbligo-non obbligo” che la maggior parte delle stazioni appaltanti ha accolto. Secondo ANAC, nel 2023, su 267.403 appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, le procedure semplificate sono state utilizzate 208.954 volte:
Nonostante l’affidamento diretto sia la procedura più utilizzata, il correttivo al Codice ha introdotto modifiche alle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1. Queste sono:
Le modifiche all’art. 50 introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 includono:
Di fatto, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente pubblicare l’avvio di una consultazione (salvo che future circolari reinterpretino nuovamente il Codice).
Gli operatori economici da consultare dovranno essere individuati sulla base del comma 2, art. 50, del Codice Appalti che dispone “Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1”.
L’Allegato II.1 al Codice dei contratti disciplina la gestione degli elenchi di operatori economici e le indagini di mercato per affidamenti di contratti sotto le soglie di rilevanza europea. È costituito dai seguenti 3 articoli:
Questo articolo prescrive che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea sono individuati:
nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene:
Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
L’indagine di mercato serve a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione, senza però garantire loro un invito successivo. Le stazioni appaltanti scelgono le modalità più adeguate e proporzionate in base a importo e complessità dell’affidamento, anche utilizzando cataloghi elettronici. I risultati sono formalizzati nel rispetto della riservatezza e delle regole sulla trasparenza.
La pubblicità dell’indagine è assicurata tramite avvisi sul sito istituzionale e sulla Banca dati ANAC, con una durata minima di 15 giorni (riducibile a 5 per urgenze). Gli avvisi indicano:
I criteri per la scelta degli operatori devono essere oggettivi, trasparenti e proporzionali. Il sorteggio è ammesso solo in casi eccezionali, motivati nella determina a contrarre e nell’avviso pubblico.
In alternativa all’indagine di mercato, le stazioni appaltanti possono selezionare operatori economici da invitare tramite elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi sono creati dopo un avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati ANAC. L’avviso specifica requisiti generali, modalità di selezione, categorie, fasce di importo e requisiti minimi per l’iscrizione. Gli operatori possono iscriversi a specifiche fasce o categorie e dichiarare i requisiti richiesti tramite formulari standard o qualificazioni SOA.
L’iscrizione è senza limiti temporali, con dichiarazioni sostitutive per attestare i requisiti, e la stazione appaltante valuta le richieste entro 30 giorni (estendibili fino a 90 in casi complessi). Le variazioni nei requisiti devono essere comunicate tempestivamente.
Gli elenchi sono aggiornati periodicamente o in base a eventi specifici. Gli operatori che non rispondono a tre inviti in due anni possono essere esclusi. Gli elenchi pubblicati sul sito web garantiscono trasparenza.
La scelta degli operatori avviene con criteri oggettivi e trasparenti, coerenti con i principi di concorrenza e proporzionalità. Il sorteggio è ammesso solo in casi eccezionali, motivati nella determina a contrarre o in altri atti equivalenti.
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