La legge 30 dicembre 2018,n. 145 (legge di biliancio 2019) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” conteneva al suo interno alcuni provvedimenti che per essere attuati avevano necessità di alcuni decreti attuativi delle misure di rilancio degli investimenti previsti dal Governo ha ancora visto la luce, nonostante i termini siano scaduti. Ci riferimo, ad esempio alla tanto chiaccherata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici prevista all’articolo 1, commi dal 162 al 170 che contengono le norme relative alla struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali.
Della Struttura di missione potranno avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura devono essere individuati, come disposto al comma 162, con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 30 gennaio 2019. È, quindi, scaduto da quasi 15 giorni il termine per la pubblicazione del D.P.C.M. senza nessuna traccia del D.P.C.M..Ovviamente, sino a quando non sarà pubblicato il citato D.P.C.M. la struttura resterà soltanto sulla carta e non si potrà dare corso alle assunzioni previste a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A.Soltanto, poi, dopo l’emanazione del D.P.C.M. previsto sarà svelato il mistero del comma 106 dello stesso articolo 1 della legge di bilancio 2019 perhé mentre negli articoli dal 162 al 170 non si fa alcun riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e mentre nel dossier del centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra l’altro definire l’allocazione della struttura stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene affidato il finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i compiti istituzionali quello della progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, relativamente alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo, il Servizio Studi della Camera dei depitati in un documento datato 23 dicembre 2019 aveva puntualizzato “il comma 106 prevede che per l’attuazione dei commi da 162 a 17, relativi al funzionamento della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a favore dell’Agenzia del demanio; i commi da 162 a 170 tuttavia non sembrano prevedere che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia alla stessa collegata”.
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