E’ facoltà dell’amministrazione regolare gli oneri di dichiarazione un procedimento amministrativo, ma, in ossequio ai principi di certezza e par condicio tra i partecipanti, occorre che ciò sia fatto in termini chiari e specifici. Conseguentemente, l’esclusione di un partecipante può considerarsi doverosa solo quando le prescrizioni formali inosservate sono indicate nel bando in modo chiaro e non se imprecise o equivoche.Un Consorzio veniva escluso da un procedimento amministrativo per la concessione di un finanziamento europeo perché non avrebbe effettuato una dichiarazione prevista (non direttamente dal bando ma) dalla normativa richiamata dal bando.Il Consorzio, assistito dallo Studio Giurdanella, ha ottenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa l’annullamento dell’esclusione, dato che tale onere dichiarativo non era previsto in modo chiaro dal bando e non derivava da una norma di legge imperativa, in grado di etero-integrare il bando.La premessa della sentenza è che un onere di comunicazione, ove previsto, non può che essere assolto altrimenti che con la presentazione (e, quindi, nei termini per essa previsti) della domanda di partecipazione alla selezione.Se tuttavia è facoltà dell’amministrazione regolare gli oneri di dichiarazione un procedimento amministrativo, ma, in ossequio ai principi di certezza e par condicio tra i partecipanti, occorre che ciò sia fatto in termini chiari e specifici.Conseguentemente, l’esclusione di un partecipante può considerarsi doverosa solo quando le prescrizioni formali inosservate sono indicate nel bando in modo chiaro e non se imprecise o equivoche.L’onere dichiarativo che secondo l’Amministrazione era previsto a pena di esclusione si trovava in realtà in un provvedimento amministrativo, i cui estremi erano richiamati dal bando.Tuttavia ciò non basta, secondo il C.G.A., per dar luogo all’eterointegrazione del bando.Poiché il bando costituisce la lex specialis della selezione e l’eterointegrazione è possibile solo in relazione a norme di legge di carattere imperativo, il C.G.A. conclude che nel presente caso non vi era un onere dichiarativo, tale da giustificare l’esclusione del partecipante.
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