Mancato rispetto del termine per la trasmissione del rinnovo

Mancato rispetto del termine per la trasmissione del rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria. Esclusione! Nelle procedure ad evidenza pubblica, quando siano trascorsi  più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte  e le operazioni di gara non si siano ancora concluse, risponde ai principi di  buona amministrazione, economicità, efficacia e concentrazione delle operazioni  di gara, l’assegnazione da parte della Stazione appaltante di un termine  perentorio per la trasmissione del rinnovo dell’offerta e della cauzione  provvisoria, purché il termine assegnato risulti ragionevole e congruo. E se questo termine non viene rispettato è legittima l’esclusione del soggetto inadempiente.

Questo il principio sancito dalla Delibera A.N.A.C. N.125 del 12 febbraio 2020. 

Nel caso in questione la Stazione  appaltante, essendo trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per  la presentazione delle offerte e dovendo ancora procedere all’esame delle  offerte tecniche, richiedeva a tutti i concorrenti ammessi di rinnovare, entro undici giorni dalla pec di richiesta, la propria offerta economica e la cauzione provvisoria  presentate, specificando che il mancato adempimento avrebbe comportato  l’esclusione dalla gara.

Due tra le imprese ammesse, tra le  quali il costituendo raggruppamento istante, non trasmettevano quanto  richiesto e la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione.

Il Consiglio dell’A.N.A.C. stabilisce la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo che la richiesta di rinnovo dell’offerta  e della cauzione provvisoria presentate abbia costituito un corretto esercizio dei  poteri espressamente riconosciuti dall’ordinamento a garanzia della certezza e  celerità alle operazioni di gara e che la ragionevolezza e congruità del  termine assegnato agli operatori economici possa evincersi dal suo allineamento  con altri termini procedimentali (cfr. art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016)  nonché desumersi dalla circostanza che cinque delle sette imprese ammesse hanno  tempestivamente adempiuto alla richiesta; peraltro, l’istante ha riscontrato la  richiesta a distanza di più di venti giorni dalla scadenza dei termini  assegnati.

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