E’ all’ordine del giorno dell’Assemblea del Senato di oggi la discussione del ddl di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, il cui esame ha impegnato, dal 18 dicembre, le Commissioni riunite 1a e 8a che stamattina alle ore 9:00, prima dei lavori d’aula, terranno l’ultima riunone.
Nell’attesa che la legge di conversione e gli emendamenti approvati dalle due commissioni arrivino in aula, segnaliamo l’approvazione dell’ emendamento 5.27 presentato dai senatori Paola Nugnes (Architetto), Vincenzo Garruti (Impiegato), Emanuele Dessì (Amministratore o Manager), Nunzia Catalfo (Orientatore e selezionatore del personale), Susy Matrisciano (Addetta risorse umane), Giuseppe Auddino (Insegnante di matematica e fisica), Elena Botto (Addetto alle pubbliche relazioni, agente o rappresentante), Antonella Campagna, Simona Nunzia Nocerino (Addetta al marketing e ai prodotti assicurativi di puro rischio), Barbara Guidolin (Operatore socio sanitario), Sergio Romagnoli (Impiegato), tutti membri del gruppo Movimento 5 stelle.
Con l’emendamento vengono inseriti nell’articolo 5 del citato decreto-legge i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
Qui di seguito il testo del comma 2-quinquies del citato emendamento approvato: “I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo per l’affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all’articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”.
In pratica se il citato emendamento diventerà legge dello Stato, si tratterà di un ritorno al passato in quanto il della Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” non potrà essere più utilizzato dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo per l’affidamento delle attività di progettazione.
Si potrebbe pensare che si tratti di un ritorno al passato ma non è così in quanto con il citato comma 2-quinquies, viene negato, anche, un ritorno al passato in quanto prima delle modifiche introdotte dal decreto correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017 i citati parametri di cui al D.M. 17/06/2016 potevano essere utilizzati mentre, ove l’emendamento dovesse diventare legge non potrebbero essere più utilizzati e gli Enti appaltanti potrebbero determinare gli importi a base d’asta sei servizi di architettura e di ingegneria senza alcun riferimento nella misura ritengono più opportuno determinando anche di fatto il criterio di aggiudicazione in quanto potrebbero fare in modo che il corrispettivo sia al di sopra o al di sotto di certe soglie.
In pratica chi predipone il bando per l’affidamento di un servizio di architettura e di ingegneria potrà decidere l’entità dell’importo da porre a base d’asta senza alcuna regola.
L’emendamento, contiene, prima del comma 2-quinquies anche i seguenti commi di difficile interpretazione:
2-bis. All’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell’articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
2-ter. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi” fino alla fine del comma sono soppresse.
2-quater. All’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell’articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012”.
L’articolo Modifiche al Codice dei contratti: Ritorno al passato per i corrispettivi professionali? sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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