Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: norme transitorie per appalti sotto e sopra soglia. Come fatto con il Decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), anche il Decreto Semplificazioni, all’esame al prossimo Consiglio dei Ministri, ha scelto di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale utilizzando norme transitorie fino al 31 luglio 2021.
L’art. 1 dell’ultima bozza del 29 giugno 2020, prevede una modifica transitoria applicabile alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021 relativamente all’aggiudicazione dei contratti sottosoglia. In questo caso sono previste solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici in luogo alle cinque attuali:
Anche con l’art. 2 viene prevista una disciplina transitoria, ma questa volta applicabile alle procedure soprasoglia qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. Per questa tipologia di contratti è prevista, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, l’applicazione della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Sempre relativamente agli appalti sopra la soglia comunitaria, l’art. 2 prevede la pubblicazione di uno o più DPCM che individuino un elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.
Per le opere di questa lista, di quelle collegate e di tutte quelle che le stazioni appaltanti ritengano necessarie per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata.
I successivi commi dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti.
Viste le deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, il Decreto Semplificazioni prevede norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.
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