Nuovo Codice Appalti e DGUE: tutto quello che c’è da sapere

Nuovo Codice Appalti e DGUE: tutto quello che c’è da sapere

L’entrata a regime del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ha determinato, a partire dal 1° luglio 2023, non pochi dubbi di applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti, legati anche a questioni pratiche come la corretta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico italiano.

DGUE: come compilarlo correttamente?

Sul DGUE-it, ha fornito chiarimento il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere del 1° settembre 2023, n. 2270, nel quale richiama due importanti punti di riferimento:

  • le Linee guida per la compilazione del DGUE-it, contenute nel Comunicato del MIT del 30 giugno 2023, prot. n. 6212;
  • il nuovo modello di DGUE-it.

Compilazione DGUE: le Linee Guida del MIT

Nel dettaglio, il MIT specifica che il DGUE è:

  • un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
  • predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente;
  • utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, oltre che per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice;
  • compilato dall’OE con le informazioni richieste, accompagnando l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione;
  • utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dall’art. 76, comma 2, la valutazione circa l’opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente. Per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40mila euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID.

DGUE: struttura e modalità di compilazione

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, utile all’OE per accertare:

  • di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
  • soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
  • rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

Sono sei le parti che compongono il documento:

  • la Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante o sull’ente concedente;
  • la Parte II contiene le informazioni sull’OE e sui soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, per i quali è necessario effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
  • la Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice) ed è così suddivisa:
    • Sez. A – Motivi legati a condanne penali
    • Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
    • Sez. C – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
    • Sez. D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
  • la Parte IV , sui criteri di selezione, attiene i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
  • la Parte V contiene l’autodichiarazione dell’OE che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice. Questa parte va quindi compilata, soltanto nel caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione;
  • la Parte VI riguarda le dichiarazioni finali con le quali si assumono le responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre eventuali prove documentali.

Inoltre nelle diverse parti del DGUE l’OE può indicare anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, oppure il link, presso il quale le stazioni appaltanti ed enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato. Sul punto il MIT ha anche specificato che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), permette alle stazioni appaltanti di verificare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

 

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