Nei casi in cui la gara debba essere aggiudicata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo massimo di cento punti dovrà essere ripartito: – nei punti da attribuire all’ offerta tecnica, con la previsione di un punteggio minimo di 70 punti; – nei punti da attribuire all’ offerta economica, con la previsione di un punteggio massimo di 30 punti.Come noto, la disciplina dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, complementare rispetto alle disposizioni del Codice, è attualmente contenuta all’ interno delle Linee guida Anac n. 2. Nondimeno, in sede di applicazione pratica, la documentazione di gara dovrà operare scelte concrete, finalizzate all’ attribuzione operativa dei punteggi, stabilendo così che l’ offerta tecnica sarà valutata secondo specifici parametri, a ciascuno dei quali vengano attribuiti altrettanto specifici punteggi massimi. In tale contesto, un esempio delle modalità relative all’ attribuzione dei punteggi potrebbe consistere nell’ opzione per cui il punteggio relativo ad ogni singolo criterio sarà attribuito secondo una gradualità di valutazione ottenuta dall’ applicazione dei coefficienti come di seguito indicati: – ottimo 1 – buono 0,75 – discreto 0,50 – appena sufficiente 0,25 – insufficiente 0 A tali fini, sarà necessario che a ciascuno dei predetti parametri la legge di gara attribuisca una valenza motivazionale specifica e dettagliata, precisando, ad esempio, che: – la valutazione sarà di ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’ esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio; – la valutazione sarà di buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’ esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio; – la valutazione sarà di discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’ esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio; – la valutazione sarà di appena sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’ esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio; – la valutazione sarà di insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. Sarà poi opportuno prevedere che, per ciascun concorrente, il punteggio in relazione ad ogni singolo elemento di valutazione sia attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato, per il coefficiente corrispondente alla valutazione formulata dalla commissione giudicatrice. Appare quindi essenziale, a tale proposito, la definizione preventiva di una chiara griglia di valutazione, quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo, la seguente: 1. Proposta di servizio da rendere all’ Amministrazione : – chiara definizione del servizio offerto, delle modalità organizzative, della tempistica di esecuzione e dei contenuti in cui si articola il servizio offerto; – grado di coerenza, di rispondenza e di completezza del servizio offerto rispetto all’ oggetto e ai contenuti del capitolato. Conseguiranno un maggior punteggio le offerte che presenteranno il più elevato grado di completezza ed analisi dei diversi aspetti caratterizzanti il servizio e il più elevato livello tecnico e scientifico delle soluzioni proposte. MAX PUNTI 2. Approccio metodologico al servizio Chiara esplicitazione del metodo di lavoro rispetto al contenuto dei servizi oggetto del contratto, con riferimento al grado di pertinenza e di innovatività delle soluzioni proposte. Conseguiranno un maggior punteggio le offerte che presenteranno la metodologia con il maggior grado di innovatività in riferimento alle caratteristiche del servizio. MAX PUNTI 3. Esperienze lavorative, maturate dall’ operatore economico che concorre alla gara Tenuto conto della specificità dell’ oggetto del contratto da affidare, conseguirà un maggior punteggio l’ offerta che presenterà una maggiore esperienza e competenza, maturata dall’ operatore economico concorrente, nelle specifiche materie oggetto del contratto da affidare. MAX PUNTI 4. Articolazione delle fasi di lavoro Chiara identificazione della tempistica e delle fasi di lavoro. Conseguirà un maggior punteggio l’ offerta che presenterà una maggiore chiarezza nella descrizione della tempistica e delle fasi di lavoro con riferimento a ciascuna delle attività previste dal capitolato. MAX PUNTI Occorre ricordare, a tale proposito, che all’ interno delle Linee guida n. 2 dell’ Autorità nazionale anticorruzione è stato evidenziato che con l’ articolo 95 del Codice è stata definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica: ne consegue che «nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’ affidabilità dell’ offerta o di valorizzare caratteristiche dell’ offerta ritenute particolarmente meritevoli»; in ogni caso, gli elementi ‘soggettivi’ sttoposti a valutazione da parte della commissione giudicatrice dovranno sempre riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione appaltata. A tale proposito, è estremamente importante sottolineare come l’ Anac ribadisca che, naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’ offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, e che ocorre, in ogni caso, che tale previsione non si traduca in un escamotage per introdurre indirettamrnte criteri dimensionali che escludano le piccole o le medie imprese dalla gara. Soltanto all’ interno di tale specifico e limitato perimentro è quindi possibile prevedere, all’ interno della legge di gara, che per uno specifico appalto – caratterizzato dal rilievo delle prestazioni di facere – gli aspetti organizzativi o di esperienza dell’ offerente costituiscano una garanzia della prestazione secondo le modalità prospettate nell’ offerta, ovverosia costituiscano un elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio. In tale limitata prospettiva, è quindi possibile prevedere che tali aspetti vengano presi in considerazione come parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale, a condizione che non si verifichi una sovrapposizione tra requisiti di accesso alla procedura ed elementi di valutazione dell’ offerta e che, come rilevato da Anac, possa essere oggetto di valutazione soltanto la parte eccedente la soglia minima di esperienza richiesta ai concorrenti per la partecipazione alla gara. Con il Bando tipo n. 1 dell’ Autorità nazionale anticorruzione è stato previsto che la stazione appaltante possa prevedere una cosidetta ‘prima riparamentrazione’ in sede di attribuzione dei punteggi all’ offerta tecnica. In tal caso, la commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, su un singolo criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. È inoltre legittimo prevedere nella documentazione di gara che non si procederà all’ apertura delle offerte economiche dei concorrenti che nella valutazione dell’ offerta tecnica non abbiano conseguito almeno un punteggio minimo, ma è opportuno specificare in quale momento tale soglia trovi applicazione (ad esempio, specificando chiaramente che la stessa trovi applicazione in esito alle attività di ‘prima riparametrazione’). Ed ancora, va ricordato che il Bando tipo n. 1 di Anac ammette che la stazione appaltante possa disporre, nella propria documentazione di gara, che – successivamente alla prima riparametrazione, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri – se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio possa essere nuovamente riparametrato. A tale proposito, tuttavia, sarà opportuno specificare con chiarezza (in conformità a quanto rilevato dal Tar Toscana, Firenze, n. 426 del 23 marzo 2018) se, ai fini dell’ eventuale superamento della soglia di anomalia, ai sensi di quanto prescritto all’ articolo 97, comma 3 del Codice, l’ Amministrazione prenderà in considerazione il punteggio conseguito dal concorrente in esito alle operazioni di ‘prima riparametrazione’ del punteggio assegnato all’ offerta tecnica. Occorre che venga esplicitato con chiarezza se l’ offerta economica debba essere presentata con l’ indicazione di: – un prezzo complessivo, inferiore rispetto all’ importo posto a base di gara, oppure con l’ indicazione di: – un ribasso percentuale, con specificazione, in tale ultima ipotesi, che si tratti di: a) un ribasso unico da applicare a tutte le voci di prezzo, oppure di: b) un ribasso diversificato (e ponderato) rispetto alle voci di prezzo (ed alla relativa rilevanza, alla luce delle valutazioni compiute dalla stessa Amministrazione). Per quanto attiene l’ attribuzione del punteggio relativo all’ offerta oconomica occorrerà dar conto chiaramente della specifica formula matematica di volta in volta applicata. In caso di gare da aggiudicare all’ interno del Mercato elettronico di Consip, i relativi algoritmi risultano già preimpostati dalla piattaforma, ma è importante che l’ Amministrazione aggiudicatrice sia consapevole della formula impiegata nelle diverse richieste di offerta e che di essa si dia chiaramente conto ai concorrenti, fornendone specifica menzione nel capitolato, anche con riferimento alla Guida dedicata alle Formule per l’ attribuzione del punteggio tecnico/economico presente all’ interno del medesimo Mepa. Il punteggio finale valevole ai fini dell’ aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti, rispettivamente, dall’ offerta tecnica e dall’ offerta economica. Per gli appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo trova applicazione il disposto di cui all’ articolo 77 del Rd n. 827/1924, ai sensi del quale, dopo il cosiddetto ‘esperimento di miglioria’, ‘la sorte decide chi debba essere l’ aggiudicatario’. In difetto di un’ analoga previsione, per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sarà la lex specialis a dover fissare esplicitamente il criterio, indicando, ad esempio, che in caso di parità, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nell’ offerta tecnica. La recente giurisprudenza amministrativa in materia Secondo la pronuncia resa da Tar Veneto, sentenza n. 40 del 15 gennaio 2018, il divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell’ offerta non risulta eluso o violato quando gli aspetti organizzativi o di esperienza dell’ offerente non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dell’ offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma costituiscano una specifica garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’ offerta, ovverosia come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, pertanto, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale (si vedano, in senso conforme, Consiglio di Stato, n. 5419 del 22 dicembre 2016; n. 4191 del 20 agosto 2013; n. 5197 del 3 ottobre 2012; n. 266 del 23 gennaio 2012). Secondo il Tar Molise, sentenza n. 118 del 26 marzo 2019, la riparametrazione dev’ essere eseguita per il punteggio relativo non al complessivo criterio qualitativi (ad esempio 70 punti), bensì a ciascun sub-criterio di valutazione in cui tale complessivo criterio risulta scomposto: la riparametrazione non deve essere, quindi, operata sul punteggio complessivo da attribuirsi all’ intera offerta tecnica di ciascuna concorrente, poiché tale accorpamento condurrebbe a un’ iniqua svalutazione di alcune componenti dell’ offerta tecnica a vantaggio di altre. È stata recentemente affermata la legittimità del limite tecnico fissato a 42 punti su 70 per l’ ammissione alle successive fasi della gara: secondo Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1038 del 17 luglio 2019, infatti, si tratta di una scelta discrezionale della stazione appaltante che, nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto né manifestamente illogica né irragionevole. La collocazione dell”asticella’ dell’ ammissione dell’ offerta tecnica ad un valore pari al 60% del valore massimo attribuibile all’ offerta tecnica appare, infatti, coerente con la ratio dell’ articolo 95, comma 8 del Codice, che, nell’ ambito proprio del criterio selettivo dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, consente di garantire il migliore livello qualitativo delle offerte presentate, con conseguente scarto di quelle offerte che, pur potendo apparire convenienti sotto il profilo economico, possano, però, essere a priori riconosciute come non conformi rispetto a determinati standard minimi già individuati, sul piano più generale, dalla lex specialis. Ciò, evidentemente al fine di evitare ‘a monte’ il rischio di prestazioni inadeguate e di offerte, nel complesso, inaffidabili. Ed infatti, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti hanno la libertà di determinare, in base alle necessità e all’ interesse pubblico da perseguire, il livello di qualità tecnica che le offerte devono garantire, tenuto conto dell’ oggetto dell’ appalto e delle sue caratteristiche (si veda, in senso conforme, Corte di Giustizia C-546/16 del 28 settembre 2018). Secondo il Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 1454 del 16 giugno 2017, la mancata previsione nella lettera di invito dell’ esperimento della procedura di ‘miglioramento’ delle offerte prevista dall’ articolo 77 del Rd 827/1924, deve essere colmata attraverso il meccanismo di eterointegrazione della lex specialis previsto dall’ articolo 1339 c.c., e ciò in quanto: a) l’ inserimento nel bando di un metodo alternativo, peraltro previsto da una norma imperativa, implica una ‘ottimizzazione’ dell’ offerta, a vantaggio della Pubblica amministrazione e dell’ utenza; b) non vi è ragione alcuna perché non possano sussistere esigenze di tutela dell’ affidamento dei concorrenti in contrasto con l’ applicazione dell’ istituto in questione.
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