Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.Lo ha chiarito la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5047 del 24 agosto 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che, dopo avere respinto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo siccome volto a sindacare la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Stazione appaltante in merito alla congruità delle giustificazioni, la stessa aveva ritenuto implausibili le giustificazioni dell’anomalia dell’attuale ricorrente.Nella sua trattazione, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. L’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono sempre espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto.In quest’ultimo caso, il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, anche nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), può sindacare le valutazioni dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.Ciò premesso, secondo i giudici del Consiglio di Stato, nel caso di specie appare convincente quanto rilevato dalla società appellante, secondo cui le motivazioni della sentenza direttamente verrebbero a porre in essere una puntuale controvalutazione di affidabilità ed anomalia dell’offerta rispetto a quella a suo tempo operata dalla stazione appaltante, pur in assenza di errori macroscopici o di valutazioni abnormi.
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