L’omessa dichiarazione dei requisiti di moralità comporta l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla gara?A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2242/2019 con la quale ha respinto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che non aveva escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) risultato vincitore della gara ma che aveva omesso di corredare la domanda di partecipazione della documentazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) delle mandanti del RTI ma solo quello della mandataria.I giudici di Palazzo Spada hanno condiviso quanto statuito dalla sentenza di primo grado circa il fatto che il disciplinare di gara, con riguardo al “raggruppamento temporaneo di concorrenti”, prevede che “la domanda e la dichiarazione di cui al precedente punto 1.1.1) deve essere prodotta in bollo e sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE (…)”, laddove, però, le dichiarazioni circa i requisiti di moralità professionale sono previste dall’art. 1.1.4) dello stesso disciplinare, clausola non richiamata in tema di raggruppamenti temporanei. Come evidenziato dai primi giudici, “il R.T.I. aggiudicatario ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara la dichiarazione di cui all’art. 1.1.1), nonché, per la sola capogruppo mandataria, la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 cit., sul presupposto […] che, se altra documentazione rispetto a quella elencata all’art. 1.1.1) del disciplinare avesse dovuto essere prodotta dalle mandanti (e, in specie, la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), tale ulteriore documentazione avrebbe dovuto essere espressamente indicata dalla lex specialis“.I giudici del Consiglio di Stato hanno, quindi, risposto all’iniziale domanda rilevando che in assenza di una clausola del bando che ne preveda l’esclusione, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’omessa dichiarazione dei requisiti di moralità non comporta l’esclusione del concorrente, dovendosi precisare ulteriormente che in detta evenienza la dichiarazione non può ritenersi falsa, ma al più solo incompleta, parziale o limitata, e come tale soggetta a soccorso istruttorio. In definitiva, l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi, lungi dal rappresentare una falsa dichiarazione, di per sé sola idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara, si configura come mancanza di una dichiarazione sostitutiva, in quanto tale sanabile facendo ricorso al soccorso istruttorio.
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