Oneri della sicurezza pari a zero: l’offerta va esclusa?

Oneri della sicurezza pari a zero: l’offerta va esclusa?

È possibile indicare nell’offerta un costo pari a zero per gli oneri per la sicurezza, oppure è necessario procedere con l’esclusione? E cosa deve fare la stazione appaltante se riceve un dato simile? E fino a che punto può spingersi il giudice amministrativo nella valutazione della congruità dell’offerta?

Oneri per la sicurezza pari a zero: il TAR sulla congruità dell’offerta

A queste domande ha risposto il TAR Lazio con la sentenza del 17 aprile 2024, n. 7694, nell’ambito di una controversia su una procedura di affidamento di servizi. Il pronunciamento consente di fare chiarezza su un tema spesso controverso, ribadendo alcuni principi fondamentali in tema di verifica dell’anomalia, ruolo della stazione appaltante e limiti del controllo giurisdizionale.

Secondo la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata illegittima, avendo indicato oneri aziendali per la sicurezza pari a 0 euro, in violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di congruità e attendibilità dell’offerta. La SA avrebbe dovuto escludere l’OE per omessa indicazione di un elemento essenziale o, in subordine, per giustificazioni inadeguate in fase di verifica dell’anomalia.

 

Attendibilità e congruità, i principi che guidano la verifica dell’offerta

Nel valutare il caso, il TAR ha confermato un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza: la quantificazione degli oneri aziendali per la sicurezza in misura pari a zero non implica automaticamente l’esclusione dell’offerta, purché:

  • il dato sia espressamente indicato in offerta;
  • tale scelta sia adeguatamente giustificata in fase di verifica della congruità.

In sostanza, zero euro non è sinonimo di omissione, bensì può derivare da assetti organizzativi consolidati e da un’organizzazione aziendale tale da non richiedere costi ulteriori per la gestione dei rischi specifici dell’appalto.

Non solo: il Collegio ha ribadito che la verifica dell’anomalia non è un sindacato sul merito tecnico o economico dell’offerta, ma un accertamento sull’attendibilità complessiva dell’offerta alla luce delle giustificazioni fornite.

La stazione appaltante non è tenuta a richiedere un’analisi dettagliata dei costi, soprattutto quando:

  • l’operatore spiega che l’appalto rientra in attività già in essere;
  • si tratta di economie di scala strutture logistiche preesistenti;
  • vengono prodotti documenti aziendali aggiornati e coerenti con l’oggetto dell’appalto.

 

La sentenza del TAR

Nel caso esaminato, l’aggiudicataria ha chiarito che l’appalto rientra in una rete logistica già operativa, senza incrementi organizzativi, nuove assunzioni o rischi aggiuntivi. Ha prodotto in sede giustificativa:

  • una relazione tecnica motivata;
  • il Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato e firmato, che evidenzia come le misure di prevenzione e protezione già in atto siano pienamente applicabili al servizio affidato.

La stazione appaltante ha quindi valutato positivamente la giustificazione, ritenendo l’offerta coerente, sostenibile e affidabile. Nessun elemento di illogicità, errore o travisamento dei fatti è stato riscontrato.

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso sottolineando che la valutazione tecnica dell’amministrazione non può essere sostituita da un giudizio alternativo del giudice, se non in presenza di:

  • manifesta irrazionalità;
  • errore di fatto evidente;
  • carenza assoluta di motivazione.

Nella fattispecie, l’operato della PA è stato ritenuto immune da tali vizi, con conferma della piena legittimità dell’aggiudicazione.

 

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