Il TAR Torino, 14.06.2018 n. 750, ha recentemente ricordato che in giurisprudenza si è già messa in luce la possibile difformità dal diritto europeo del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 83, comma 9 del D. L.vo 50/2016 laddove interpretato nel senso che esso impone sempre di escludere l’offerta economica che non rechi l’indicazione separata degli oneri della sicurezza, senza possibilità di ammettere la ditta al soccorso istruttorio, anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale (TAR Basilicata, sez. I, ordinanza 25/07/2017, n. 525).Il Collegio, tuttavia, rivisitando l’opinione già espressa all’indomani della entrata in vigore del Correttivo, ha ritenuto preferibile aderire all’orientamento (TAR Brescia, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 912; TAR Palermo, Sez. III, 15 maggio 2017, n. 1318) che interpreta l’art. 95 comma 10 nel senso che consente alla stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio nel caso in cui l’offerta economica non contenga l’indicazione separata degli oneri della sicurezza
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