Si presenta come un atto d’urgenza l’inserimento nel dettato del “Decreto PNRR 2024” del nuovo obbligo della patente a punti. Il drammatico incidente di Firenze è costato la vita a cinque lavoratori ed ha messo in luce evidenti criticità di natura generale nella gestione della manodopera in quel cantiere. Poco conta l’assenza ad oggi di un nesso causale dimostrato tra incidente ed organizzazione del lavoro (al momento, infatti, non sono accertate le cause del crollo all’origine della tragedia, e le indagini sono contro ignoti).
Il Governo, dimostrando consapevolezza dell’importanza della sicurezza sul lavoro, ha agito dando nuova accelerazione al progetto della patente a punti, da anni ipotizzata come strumento di prevenzione degli infortuni ma che non aveva mai trovato attuazione.
Prima ancora di entrare nel merito del nuovo strumento, merita allargare lo sguardo e fare una importante considerazione sul sistema su cui si interviene.
Sotto il profilo della sicurezza, il cantiere edile si configura come un ambito la cui normativa fondamentale è assestata da anni ed è completa sotto il profilo normativo e regolamentare: il decreto “81” infatti, riordinando ed aggiornando le norme contenute nei D.Lgs. 626/94 e 494/96 ha previsto una serie di obblighi e di attività da parte di tutti gli attori, che se rispettate configurano la migliore forma di pianificazione del cantiere sotto il profilo della sicurezza.
Non si può trascurare l’enorme passo avanti compiuto sia con la responsabilizzazione del committente, sia con l’istituzione della figura professionale del coordinatore, con la conseguente pianificazione del cantiere mediante la stesura del PSC e con la fondamentale attività di controllo in fase di esecuzione, esercitata sul campo ma anche mediante la scrupolosa verifica dei POS e dell’effettiva idoneità delle imprese.
Si può quindi esprimere un primo giudizio di merito: il futuro dispositivo della patente a punti non modifica né tocca l’apparato generale della sicurezza nel cantiere. Il Governo, nel dare tacita conferma alla “Direttiva Cantieri” così come recepita nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, ha individuato la criticità sulla quale agire.
Obiettivo della patente a punti è infatti eliminare il mancato adempimento, da parte delle imprese, degli obblighi di regolarità contributiva, fiscale, organizzativa e formativa riconducibili al concetto di idoneità tecnico-professionale.
E in questo, bisogna dare atto all’esecutivo di avere individuato quella che – nell’esperienza sul campo – è la principale difficoltà nella gestione del cantiere, che grava sui tecnici che operano come direttori dei lavori e coordinatori: dare il benestare all’accesso in cantiere alle imprese ed ai lavoratori autonomi.
Dovrebbe questo, in teoria, essere un controllo di routine: sarebbe infatti logico aspettarsi che un’impresa edile sia di norma in regola con questi obblighi. Purtroppo l’esame documentale compiuto sui POS e sui documenti di idoneità si configura (certo non sempre, ma purtroppo molto di frequente) come un percorso difficilissimo, con un’attività estenuante di controllo a fronte di ripetute inadeguatezze (formazione scaduta o insufficiente, obblighi non adempiuti, idoneità sanitarie scadute o addirittura mancanti …).
È quindi giusto levarsi il cappello davanti alle molte imprese che operano in regime di qualità e correttezza imprenditoriale, e che sono in grado di dimostrare senza difficoltà la propria idoneità.
Al contempo, è necessario capire perché siano così diffusi i mancati adempimenti, ed individuare cosa si può fare per uscire da questa sorta di emergenza permanente. La domanda quindi è: la patente a punti è lo strumento giusto?
Indubbiamente, nel momento in cui troverà piena applicazione, la patente a punti sarà oltre che un obbligo un importante elemento di garanzia per il committente, ad oggi responsabilizzato a fronte della eventuale mancata idoneità della/e imprese affidatarie di lavori edili.
E questo, a nostro avviso è un punto centrale: il committente che affida i lavori ad un’impresa “patentata” può ritenersi totalmente o parzialmente sollevato dall’effettuare verifiche analitiche sull’idoneità dell’impresa?
La domanda non è retorica: rimangono infatti pienamente vigenti gli obblighi di controllo in capo al committente derivanti dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, riconducibili ai requisiti di cui all’Allegato XVII.
Ad oggi quindi la “patente” purtroppo non sembra essere un DURS, l’auspicato ed ipotetico “documento unico regolarità sicurezza” che dovrebbe garantire che l’impresa è in regola sotto il profilo della sicurezza, rendendo superflui i ridondanti controlli necessari ogni volta che un’impresa accede ad un nuovo cantiere.
Peraltro, l’impresa in possesso della patente non dovrebbe avere difficoltà a dimostrare la propria idoneità, semplificando così tutto il processo di controllo.
Nel merito tecnico, bisogna ricordare che tra le verifiche fondamentali vi sono l’idoneità sanitaria e la formazione, e che nell’edilizia oramai contano non solo la formazione base ma anche tutte le forme di formazione specifica (ad esempio lavori in altezza, utilizzo di DPI III categoria, formazione specifica per l’uso di determinate macchine, etc.) e quindi ci chiediamo se la patente avrà livelli diversi e specificherà che l’impresa è dotata di personale idoneo e formato per le molte attività specialistiche che si potranno svolgere in cantiere.
Ad ogni buon conto, in attesa di verificarne l’efficacia, auspichiamo che la patente rappresenti un importante passo avanti (e quindi un beneficio) volto a portare razionalità del sistema, consentendo una verifica preliminare di idoneità e riequilibrando l’attività di controllo del coordinatore della sicurezza, spesso costretto ad un’eccessiva attività di natura documentale a discapito del fondamentale controllo sul cantiere.
È indubbio che gli oneri della “patente” graveranno immediatamente sulle piccole imprese e sui lavoratori autonomi.
Basta vedere le reazioni al nascituro provvedimento, che esclude le imprese corredate di SOA dall’applicazione: è stato infatti soprattutto il mondo della piccola impresa e dell’artigianato a sottolineare il non auspicato crescere degli adempimenti, peraltro molto correttamente invocando l’applicazione di una condivisa cultura della sicurezza.
L’auspicio del legislatore evidentemente è non solo quello di dare razionalità al sistema di qualificazione delle imprese, ma anche quello di indurre le imprese che ancora non lo hanno fatto ad assumere comportamenti virtuosi, al contempo penalizzando o addirittura escludendo dal mercato le imprese con la patente “sospesa” o “ritirata”.
Ci aspetta un contesto dove lavoreranno solo imprese qualificate? Non possiamo nascondere che il timore è che molte aziende, per tante ragioni tra le quali forse anche il nanismo aziendale, la difficoltà ad operare in regime di concorrenza, e le molte difficoltà anche di natura economica, vengano spinte non ad adeguarsi ma a rifugiarsi in un mercato parallelo, come quello del subappalto abusivo.
Il rischio è quindi che si allarghi sempre di più uno spazio (illegittimo) ove non solo manca la patente, ma dove vengono meno tutte le regole alla base della correttezza del lavoro e dell’appalto. Ovviamente il nostro auspicio ed anche quello del legislatore è che gli esiti siano quelli attesi, con un incremento della qualità del lavoro in edilizia, ma per raggiungere l’obiettivo è indispensabile tenere elevata la guardia.
Le nostre riflessioni nascono anche da una domanda tanto semplice quanto ovvia: l’impresa che si vede sospesa la patente ed in attesa di riqualificarsi cosa fa, chiede ai propri lavoratori di fermarsi in sede a giocare a carte? Li manda a casa in ferie forzate? Il timore è che venga percorsa l’unica rischiosa strada alternativa…
Sul tema delle irregolarità e dei controlli ed alla luce delle considerazioni già fatte, è difficile fare previsioni certe. È comunque facile pensare che un apparato complesso come quello della patente a punti nei cantieri possa funzionare solo se accompagnato da un’adeguata attività di controllo svolta dal soggetto pubblico.
Indubbiamente i tanti soggetti che operano nel settore, investitori ed imprenditori, professionisti, committenti di lavori anche per semplice uso privato e personale, devono operare con doverosa diligenza escludendo dagli appalti e subappalti le aziende prive di qualificazione SOA idonea o “non patentate”. Tuttavia sarà indispensabile una efficacie attività di controllo sul campo, volta a verificare il rispetto del futuro provvedimento.
In concreto, partendo da uno strumento come la notifica preliminare che oggi costituisce una vera e propria anagrafica del cantiere, attendiamo che la verifica sia di fatto già compiuta all’atto dell’inserimento in notifica, mediante l’adeguamento dei portali (ad esempio il portale Si.Co. utilizzato in Emilia Romagna). Non si potrà però derogare da un’efficacie attività ispettiva, con opportuni sopralluoghi mirati, volti specificamente a riscontrare che nel cantiere siano presenti le imprese effettivamente notificate e patentate.
Affiancata da un idoneo sistema di controlli, la patente – ovviamente con i costi e l’impiego di risorse che comporta – può senz’altro portare importanti “benefici” sotto il profilo della sicurezza del lavoro e più in generale nella generale gestione degli appalti.
È indispensabile che tra i “costi” che il settore dovrà sostenere per questo passo in avanti non si crei l’allargamento di un mercato “nero” che vorremmo azzerato, e che vanificherebbe gli esiti positivi dell’intera operazione.
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