L’obbligo di possesso della patente a crediti prevista ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 può rappresentare un requisito di partecipazione a pena di esclusione? Quale alternativa è possibile, nel caso in cui l’OE non la abbia? Il mancato possesso rappresenta una clausola immediatamente escludente e lesiva del favor partecipationis?
A queste domande ha risposto il TAR Campania con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3670, con una pronuncia che unisce ancor di più il tema degli appalti pubblici a quello della sicurezza sul lavoro. Al centro della controversia vi è l’impugnazione di un bando per l’affidamento di un appalto multiservizi nel quale, tra i requisiti di partecipazione, era previsto il possesso della patente a crediti ai sensi dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024.
L’operatore economico ricorrente ha contestato immediatamente il bando, ritenendosi leso ab origine nella propria possibilità di partecipazione. Il punto critico è rappresentato dalla parte del disciplinare che ha imposto il possesso della patente a crediti alle imprese e ai componenti singoli di eventuali RTI, consorzi o aggregazioni di rete.
L’OE ha sollevato tre rilievi di illegittimità:
Per chiarire la questione, è indispensabile richiamare integralmente le norme citate dal TAR, che costituiscono l’architrave del giudizio
Sulla base di queste coordinate, il TAR ha confermato che il bando non ha escluso affatto l’alternatività tra patente e SOA, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa stazione appaltante. La norma imperativa eterointegra il bando e rende chiaro che la SOA costituisce esonero sufficiente dal requisito della patente, per cui l’interpretazione della SA è risultata legittima e conforme alla legge.
L’elemento tecnico-giuridico dirimente, su cui si è soffermato il Collegio, riguarda la natura dell’appalto. Dopo aver analizzato l’oggetto del contratto, è stato accertato che le attività incluse comportano lo svolgimento di interventi riconducibili ai “cantieri temporanei o mobili”, così come descritti nell’Allegato X. Di conseguenza, la richiesta della patente o, in alternativa, della SOA, è risultata coerente e giustificata, in quanto inerente al rischio specifico delle lavorazioni previste.
Altro motivo di ricorso era relativo alla previsione dell’obbligo di sopralluogo come condizione di ammissibilità alla gara. Il TAR, rifacendosi a consolidata giurisprudenza ha chiarito che il sopralluogo ha natura strumentale alla corretta formulazione dell’offerta. La clausola che ne impone l’adempimento non ha carattere escludente immediato: l’interesse a contestarla sorge solo a seguito dell’esclusione per mancato adempimento, non al momento della pubblicazione del bando.
Oltretutto, spiega il giudice, l’adempimento del sopralluogo assolve all’esigenza meritevole di preservare dalle contestazioni che potrebbero essere mosse o dalle controversie insorgenti con l’affidatario, garantendo la serietà dell’offerta dell’operatore economico che, avendo effettuato il sopralluogo, dimostri di ben conoscere lo stato dei luoghi e le condizioni per l’esecuzione dell’appalto.
Infine, l’OE si è lamentato della mancata applicazione dei CAM nella lex specialis, che il TAR ha ritenuto doglianza inammissibile per carenza di interesse concreto: la ricorrente non ha dimostrato che tale omissione abbia compromesso la sua possibilità di formulare un’offerta congrua o l’abbia posta in posizione di svantaggio competitivo.
Il disciplinare, peraltro, motivava specificamente la non applicazione dei CAM ai rifiuti prodotti, richiamando una preventiva analisi tecnica. In assenza di una confutazione adeguatamente argomentata – ad esempio mediante relazione tecnica-
Il ricorso è stato quindi ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, in quanto la patente a crediti può costituire requisito legittimo per la partecipazione alla gara, se la natura delle lavorazioni la prevede.
Alla sua mancanza si può sopperire, come espressamente previsto dalla legge, con la corrispondente attestazione SOA.
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