Le indicazioni contenute nel DM n. 132/2024 e nella Circolare dell’INL n. 4/2024 non chiariscono sempre in maniera esaustiva tutti gli aspetti applicativi di un sistema particolarmente complesso quale è quello della patente a crediti per imprese e lavoratori operanti nei cantieri edili, nel quale sono coinvolti numerosi attori ed istituzioni.
Proprio per definire in maniera puntuale il ruolo delle ASL, l’Assessorato per le Politiche alla Salute della Regione Emilia Romagna ha diramato una nota destinata ai Servizi di Medicina del Lavoro, in riferimento alla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 27 del d.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 29, comma 19, del c.d. “Decreto PNRR 4” (D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024).
Ricordiamo che le modifiche normative hanno introdotto dal 1° ottobre 2024, un sistema di qualificazione per le aziende e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, consistente nel possesso di una patente a crediti rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’attuazione delle norme è stata resa possibile:
Sottolinea l’Assessorato Regionale che la richiesta ed il rilascio della patente sono di esclusiva competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che le Aziende Sanitarie Locali non sono ricomprese tra i soggetti cui è consentito l’accesso al portale istituito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel quale sono presenti le informazioni relative alla patente.
In particolare, possono accedere alle informazioni contenute nella patente:
Ai fini operativi, si ritiene quindi che:
L’Assessorato ricorda che gli accertamenti immediatamente successivi all’infortunio sul lavoro sono svolti nella maggior parte dei casi dal personale delle ASL, che vi procedono in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e secondo le direttive impartite delle Procure della Repubblica, e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria.
Né l’articolo 27 del d.Lgs. n. 81/2008 né il DM n. 132/2024 prevedono, a differenza di quanto previsto per INAIL, la possibilità che le ASL possano mettere a disposizione dell’INL le informazioni relative agli accertamenti svolti. Eventuali richieste di informazioni tese ad acquisire atti redatti dal personale afferente alle ASL dovranno quindi essere rivolte esclusivamente alle competenti Autorità Giudiziarie.
Infine, in riferimento al recupero dei crediti, secondo il DM n. 132/2024 esso è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e di INAIL, a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l’attività svolta non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
Segnala l’Assessorato che la circolare n. 4/2024 dell’INL non fornisce ulteriori indicazioni circa le modalità con cui il personale delle ASL “invitato” potrà partecipare a tali commissioni né, tanto meno, quale sia il ruolo ad esso attribuito. Sarebbero quindi necessari degli atti di convenzione, oppure di collaborazione tra amministrazioni a livello nazionale, prima che locale tra ASL e Ispettorato Territoriale del lavoro, e senza che ciò comporti oneri a carico delle Aziende Sanitarie Locali.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento