Il Comune che rilascia un titolo abilitativo è sempre responsabile degli eventuali danni causati, anche se il permesso riporta la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 5475/2017.Nel caso preso in esame, il proprietario di un’abitazione aveva richiesto un’autorizzazione edilizia per realizzare sul lastrico solare del proprio edificio una tettoia in legno con copertura a canniccio. Il Comune in un primo momento aveva negato il permesso di costruire, ma in seguito lo aveva rilasciato.I proprietari dell’abitazione vicina, posta ad un livello più basso, avevano in seguito lamentato che la tettoia provocava loro un danno, cioè la diminuzione di valore dell’immobile per compromissione della veduta panoramica sul lido e sul mare.Sulla base di queste considerazioni, il Comune aveva annullato il permesso ed emesso l’ordine di demolizione. L’abbattimento non era stato però realizzato perché la Procura aveva sequestrato tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia.Nel frattempo, grazie al condono edilizio voluto con il DL 69/2003,, la tettoia era stata regolarizzata.Il vicino, che aveva lamentato la compromissione della veduta, aveva chiesto al Comune un risarcimento a causa della diminuzione del valore di mercato dell’immobile.Secondo il Comune, dato che il permesso di costruire era stato rilasciato con la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”, il vicino avrebbe potuto far valere i propri diritti e non poteva quindi chiedere un risarcimento.A detta del vicino, invece, il Comune era colpevole di inerzia. Se non avesse commesso dei ritardi nella sua attività, la demolizione sarebbe andata a buon fine prima dell’arrivo del condono.I giudici hanno concluso che non hanno importanza le clausole e le diciture con cui è rilasciato il permesso di costruire. L’Amministrazione è sempre responsabile se, con la sua condotta, lede un diritto dominicale. Il CdS ha quindi disposto la quantificazione del risarcimento.
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