PNRR e PNC, affidamento diretto più libero anche nei Comuni non capoluogo

PNRR e PNC, affidamento diretto più libero anche nei Comuni non capoluogo

Nei Comuni non capoluogo l’affidamento diretto diventa più facile e, entro certi limiti, non saranno obbligatorie le forme di aggregazione previste dalle norme sui contratti pubblici.

Lo prevede il decreto “Aiuti-quater”, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri. Il decreto estende anche i meccanismi per contrastare il caro materiali agli enti esclusi al Fondo per le opere indifferibili.

Affidamento diretto più facile per i Comuni non capoluogo

Anche nell’ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all’affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 139mila euro.

Entro queste soglie, non sarà obbligatoria l’aggregazione prevista dal Codice Appalti.

Le soglie (150mila euro per i lavori e 139mila euro per servizi e forniture) sono quelle stabilite dal Decreto “Semplificazioni” (DL 76/2020) e poi elevate dal DL “Governance PNRR e Semplificazioni (DL 77/2022) e si applicano alle procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023.

Fino ad oggi c’era però un problema: il decreto “Governance PNRR e semplificazioni” prevede che, per le opere del PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo debbano attenersi all’articolo 37 del Codice Appalti. La norma, che sta per andare in pensione, stabilisce che i Comuni non capoluogo debbano aggregarsi, scegliendo se:
– ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
– procedere con Unioni di Comuni, Consorzi, Associazioni;
– ricorrere ala Stazione unica appaltante costituita presso Province, Città metropolitane o enti di area vasta.

Questo vincolo sarà rimosso perché, come segnalato dall’Associazione nazionale dei comuni (Anci), stava creando difficoltà e ritardi negli affidamenti diretti delle opere finanziate con le risorse del PNRR e PNC.

L’obbligo di aggregazione resterà quindi solo per servizi ed opere di importo superiore.

Caro materiali e aggiornamento dei prezzi delle gare

Gli enti esclusi dal meccanismo per la compensazione dei prezzi, pensato per aggiornare i prezzi delle gare ai rincari elle materie prime e dell’energia, potranno competere per le risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Le modalità saranno definite, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ricordiamo che, per poter bandire le gare sulla base dei prezzi aggiornati ai rincari, il Decreto “Aiuti” (DL 50/2022) ha istituito il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro fino al 2026.

Il dpcm 28 luglio 2022 ha stabilito le procedure e le percentuali di incremento delle risorse da assegnare alle:
– opere indifferibili previste dal PNRR;
– opere per le quali è stato nominato un commissario straordinario;
– opere del Giubileo 2025 e della Società Infrastrutture Milano – Cortina.

Il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) ha esteso alle gare di progettazione e lavori del PNC il meccanismo di compensazione.

Per tutte le opere, il meccanismo è valido per le opere per le quali i bandi o le lettere di invito sono pubblicate dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) al 31 dicembre 2022.

Per gli enti locali, il meccanismo è semplificato: c’è infatti una preassegnazione delle risorse, con una percentuale di incremento automatica, senza necessità di inoltrare domanda.

Con il decreto “Aiuti-quater”, le Stazioni Appaltanti escluse dalla compensazione, ma in possesso dei requisiti richiesti e che hanno pubblicato i bandi entro il 3 dicembre 2022, potranno ottenere le risorse residuali del Fondo.

 

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