Sono stati pubblicati i primi 5 decreti del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 Marco Bucci nominato con DPCM 4/10/2018.
I primi due decreti (Decreto n.1 e Decreto n. 2) sono datati 13 novembre 2018 e si riferiscono alla nomina in qualità di sub-commissari:
- del dott. Piero Floreani, Magistrato della Corte dei Conti conferendo allo stesso le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico ed amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendogli anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti;
- del dott. Ugo Ballerini, Direttore Generale di FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) conferendo allo stesso le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale e delle collaborazioni esterne, fabbisogni ed approvvigionamenti della struttura commissariale, gestione del sito web, della comunicazione, degli adempimenti connessi all’amministrazione trasparente, dell’antiriciclaggio, della sicurezza, della privacy, dell’anticorruzione, nonché gestione dei rapporti con la struttura del Commissario per l’emergenza e con Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, conferendogli anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti.
È, sempre datato 13 novembre il Decreto n. 3 relativo alle “Modalità di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. Art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”. Nel decreto è stabilito che:
- le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario – compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attivit propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture – vengano aggiudicate, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;
- che la stipulazione dei contratti avverrà nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni ih tema di · anticorruzione ed antimafia, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell’ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;
- il decreto stesso sia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul costituendo sito della struttura sito dell’Anac.
Sono, poi, datati 15 novembre 2018 i due decreti nn. 4 e 5.
Con il Decreto n. 4 è nominata, ai sensi del comma 1, Art.1 del DPCM 04 ottobre 2018 , la seguente una struttura di missione di 20 componenti costituita da:
- n. 1 direttore generale;
- n. 1 direttore amministrativo;
- n. 1 direttore finanziario;
- n. 1 soggetti di raccordo con Autorità di sitema portuale;
- n. 5 funzionari area tecnico-operativa;
- n. 3 funzionari area gestionale-amministrativa;
- n. 1 funzionario area finanziaria;
- n. 4 esperti esterni alla pubblica amministrazione;
- n. 2 collaboratori area gestionale-amministrativa;
- n. 1 collaboratore area tecnico-operativa.
Per ultimo, con il Decreto n. 5 il Commissario straordinario ha disposto:
- di approvare il documento recante le specifiche tecniche dell’intervento che costituisce l’allegato al presente decreto e ne forma parte integrante;
- che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore delle demolizioni e delle costruzioni di grandi manufatti, con particolare riferimento a ponti e viadotti ferroviari ed autostradali, che, attesa la rilevante complessità dei lavori oggetto di appalto, siano in condizioni, per elevata capacità professionale ed esperienza, anche internazionale, di assicurare l’esecuzione degli interventi secondo i migliori standard della tecnica in un arco temporale ristretto;
- che la consultazione di mercato debba essere rivolta anche alle imprese che ad oggi abbiano eventualmente già manifestato interesse ad eseguire l’intervento, individuate con separato provvedimento, e che saranno parimenti ammesse a formulare le loro proposte sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione;
- di nominare l’Arch. Roberto Tedeschi responabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;
- che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell’individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall’art . 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;
- che il decreto stesso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul sito della struttura Commissariale e sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Al decreto sono state, poi, allegate le Specifiche tecniche – Caratteristiche prestazionali e funzionali relative all’Appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, comprese queile di progettazione (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 6, lettera c).
Le specifiche tecniche definiscono due fasi di lavori, una per la demolizione e l’altra per la costruzione, non necessariamente consecutive, precisando che il Commissario potrà decidere se appaltarle entrambe ad un unico soggetto o a soggetti diversi, così come i soggetti chiamati alla negoziazione possono dare disponibilità per entrambe le fasi o per una sola di esse.
Il livello progettuale che il Contraente dovrà proporre per l’approvazione da parte del Commissario viene qui definito come “progetto di fattibilità tecnica ed economica in unica fase“. Esso dovrà avere i contenuti previsti all’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e delle norme di settore, proponendo più alternative progettuali al fine di perseguire, in linea generale, i principi di durabilità, innovazione, ispezionabilità, manutenibilità, compatibilità ambientale, robustezza e resilienza dell’opera. Dovrà essere utilizzato il Building lnformation Modeling (BIM). I restanti livelli progettuali sono di libera definizione da parte dell’appaltatore, secondo le norme di settore, che potrà procedere alla loro elaborazione in corso d’opera, in progress, con obbligo di suddividere l’intervento in lotti funzionali tali da favorire al massimo il subappalto alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti ad esse assimilati secondo quanto contenuto nel “Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici” della Commissione delle Comunità Europee del 25.6.2008.
Mentre, poi, nelle premesse contenute nel paragrafo 1, il decreto richiama il Codice dei contratti per quanto riguarda i contenuti del “progetto di fattibilità tecnica ed economica in unica fase“, nei due successivi paragrafi relativi alla Demolizione (paragrafo 2) ed alla Costruzione (paragrafo 3) non si fa più riferimento al Codice dei contratti ma alla Direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici) con la precisazione che per quanto concerne la demolizione vengono citati anche:
- il D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ed il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- il D.M. 17.1.2018 (aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
- il D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei lùoghi di lavoro),
mentre, per quanto concerne la progettazione vengono citati anche:
- la Direttiva 2008/96/CE (sicurezza autostrade);
- il D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ed il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- il D.M. 17.1.2018 (aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
- il D.M. 5.11.2001 (norme funzionali geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi);
- il D.M. 19.4.2006 (norme funzionalie geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);
- il D.M. 18.2.1992 (istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale);
- il D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).