Il Tar Campania ricorda che l’articolo 2070, comma 2, c.c., prevede: “Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”.
Per cui la sussistenza di questa “autonomia” va individuata facendo riferimento alla “finalità produttiva” delle attività svolte e non già alla circostanza che le stesse si inseriscano all’interno di un’unica commessa, di modo tale che un’azienda che opera in differenti settori merceologici può applicare due (o più) CCNL al personale, fermo restando che il CCNL da applicare deve essere quello della categoria effettiva cui l’attività pertiene.
Il Tar è chiamato ad esprimersi su fattispecie in cui si lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché, per giustificare il costo della manodopera indicato nell’offerta economica, ha violato i minimi retributivi, applicando ad alcuni dei propri lavoratori – in luogo del C.C.N.L. Edile-Industria, come precisato nella dichiarazione camerale prodotta all’atto della partecipazione alla gara – il C.C.N.L. Metalmeccanici, che prevede una retribuzione oraria inferiore.
Tar Campania, Salerno, 10/11/2022, n. 2978 respinge il ricorso:
Sul piano sostanziale, va poi ribadito che:
– l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 prevede che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente“. La disposizione rientra nel novero delle previsioni a tutela dei lavoratori contenute dal Codice appalti e mira a scongiurare il rischio che l’applicazione del principio di libera concorrenza vada ad impattare negativamente sul trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nell’appalto;
– gli atti di gara non possono imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato contratto collettivo, pena la violazione dei principi di derivazione euro-unitaria che tutelano la libertà di impresa e la concorrenza; solo in casi eccezionali l’applicazione di uno specifico contratto può essere indicata nella legge di gara, anche a pena di esclusione, purché però tale clausola risponda ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, perché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4109 del 2016);
– la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 932 del 2017 e n. 1901 del 2016; Sez. III, n. 5597 del 2015 e n. 589 del 2016);
– infatti, il citato art. 30, comma 4, sottende una verifica della coerenza (in termini di “stretta connessione”) tra l’attività oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del C.C.N.L. indicato dall’impresa appaltatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 276 del 2018);
– “la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto” (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2021, n.6784).
Sulla base di tali premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che la controinteressata ha specificato, distintamente per ogni lavorazione, l’affidamento in favore di maestranze edili ovvero metalmeccaniche e che la ricorrente non ha in alcun modo contestato la non pertinenza e coerenza del CCNL applicato rispetto all’oggetto prestazionale e alle singole lavorazioni indicate.
Piuttosto, ciò che è oggetto di contestazione è la possibilità per la controinteressata di applicare due distinti contratti collettivi nazionali. In proposito viene richiamata giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, ai sensi dell’articolo 2070, comma 2, c.c., nelle ipotesi di esercizio da parte dell’imprenditore di attività plurime, tra loro diverse, “ai fini della individuazione del contratto di categoria applicabile ai rapporti di lavoro, occorre accertare se le distinte attività siano tra loro autonome, sotto i profili tecnico e produttivo, o invece connesse, perché dirette al conseguimento della identica finalità produttiva. Nel primo caso, per ciascuna delle attività sarà applicabile, nei confronti dei singoli lavoratori alla stessa addetti, la regolamentazione contrattuale per essa prevista, mentre, solo nel secondo, dovrà ricevere applicazione la disciplina relativa alla attività principale, rispetto alla quale le altre si pongono in rapporto di complementarità e accessorietà rispetto a un unico fine” (Cassazione civile sez. Lav., 23/09/2000, n.12624).
Da tale premessa la ricorrente deduce che, dal momento che “nel caso di specie è evidente che tutte le lavorazioni di cui si compone la commessa, ivi comprese quelle impiantistiche, siano finalizzate ad eseguire i lavori di adeguamento sismico alla scuola Media …….” (ricorso introduttivo pagina 13) a tutte le maestranze dovrebbe trovare applicazione il CCNL Edile.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Al riguardo, il Collegio osserva che l’articolo 2070, comma 2, c.c., prevede che “Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”.
Come anche chiarito dalla giurisprudenza richiamata in ricorso, quindi, la sussistenza della “autonomia” va individuata facendo riferimento alla “finalità produttiva” delle attività svolte e non già alla circostanza che le stesse si inseriscano all’interno di un’unica commessa, di modo tale che un’azienda che opera in differenti settori merceologici può applicare due (o più) CCNL al personale, fermo restando che il CCNL da applicare deve essere quello della categoria effettiva cui l’attività pertiene.
Tanto premesso, la controinteressata svolge attività sia di “costruzione, progettazione, ristrutturazione e demolizione di edifici sia per civili abitazioni che per ufficio, di edifici pubblici, industriali” sia di “realizzazione di fognature, impianti industriali, giardini, impianti di riscaldamento, idrici e metanodotti”. Orbene, non è revocabile in dubbio, dal punto di vista giuridico oltre che logico, che le attività di impiantistica possano dirsi autonome sotto il profilo produttivo rispetto alle attività edili, come comprovato anche dalla presenza di distinte attestazioni SOA; d’altro canto, lo stesso bando di gara conferma l’autonomia delle lavorazioni impiantistiche, configurate come scorporabili e subappaltabili.
Alle considerazioni che precedono si aggiunga, ad abundantiam, che:
– non è da considerarsi anomala l’offerta “quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto da essa applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nella lex specialis di gara si richiede l’indicazione non di un contratto specifico ma – come, nel caso di specie, per i lavoratori diversi da quelli riassorbiti – semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l’esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali” (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932);
– pur a voler ritenere necessaria l’applicazione a tutte le schede contestate del CCNL edile, ciò determinerebbe, come affermato dalla ricorrente, costi in aumento pari ad € 39.849,09, tali da non inficiare (a fronte di un costo complessivo della manodopera pari a € 412.620,67 e di un importo a base di gara di € 1.650.482,69) la complessiva congruità dell’offerta economica.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento