Quando non basta l’autocertificazione per la detrazione fiscale: focus sui documenti per la dichiarazione dei redditi, anche precompilata.
Ogni anno, il contribuente deve conservare specifica documentazione in relazione a quanto indica in dichiarazione dei redditi, dal reddito alle spese che danno diritto alle detrazioni e ai crediti d’imposta ai dati patrimoniali. Anche perché, pur quando ci si rivolge a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista, la responsabilità di eventuali errori ricade sul contribuente. Se si sceglie la dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili guide per ogni voce, con i riferimenti normativi, le spiegazioni su come fare i calcoli e compilare il 730 o il modello Redditi, e le indicazioni sulla documentazione da conservare.
Per quanto riguarda il reddito, il documento di riferimento è sempre la Certificazione Unica. Va conservata la CU in relazione a redditi da lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, redditi diversi, la Certificazione CUPE per i redditi di capitale.
Ampio capitolo dedicato alle spese sanitarie che, in linea generale, per poter essere detratte da quest’anno devono essere effettuate con pagamento elettronico tracciabile, tranne poche eccezioni. Di norma, chi accetta la precompilata non subisce controlli e trova già tutte le spese mediche inserite in dichiarazione oppure indicate in apposito elenco (non calcolate), qualora sia necessario per qualunque motivo verificare il requisito allo sgravio. Questo non esime tuttavia dall’obbligo di conservare la documentazione sulle spese detratte. A maggior ragione, chi integra la sezione, soprattutto se con spese non presenti in quelle note al Fisco, deve assolutamente conservare i documenti che certificano quanto si va a dichiarare modificando il modello.
Le spese per i farmaci vanno documentate tramite fattura o scontrino parlante rilasciato dal farmacista o dal rivenditore presso il quale è stata acquistato il prodotto (parafarmacia, supermercato, online), che contiene la sigla relativa alla tipologia di farmaco (medicinale con o senza ricetta, prodotto omeopatico, e via dicendo), un codice alfanumerico sul prodotto acquistato, la quantità, il codice fiscale del destinatario.
Le prestazioni del medico generico vanno documentate da fattura, sufficiente anche per visite relative al rilascio di certificati medici (uso sportivo, malattia, patente). Per le visite specialistiche la situazione è più complessa: per ogni tipologia di prestazione sono previsti controlli diversi, che possono andare dalla semplice fattura alla prescrizione medica, ad attestazioni specifiche.
Una regola importante da tener presente, ad esempio in materia di degenze ospedaliere, è che in dichiarazione non bisogna conteggiare le spese (indicate nella ricevuta dell’ospedale) che non riguardano specificamente le cure e il paziente (ad esempio, letto extra per la persona che presta assistenza).
Complicata anche la documentazione relativa al mutuo casa, che cambia in base alla destinazione d’uso dell’immobile (prima casa, altro immobile…), all’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, alla tipologia di mutuo, all’esistenza o meno di una ristrutturazione edilizia, al venditore (cooperativa, azienda edile e via dicendo). In realtà, la banca che eroga un mutuo i cui interessi sono detraibili, invia il dato al Fisco, che infatti lo inserisce nella precompilata. In linea di massima, la destinazione d’uso va autocertificata (ad esempio, in relazione al fatto che l’immobile acquistato è adibito ad abitazione principale). Così come nel caso in cui il mutuo copra sia l’acquisto sia la ristrutturazione dell’immobile, bisogna autocertificare la somma attribuibile all’una o all’altra casistica.
Spese di istruzione: si conservano le ricevute di pagamento, separatamente da quelle per l’eventuale mensa (con riportata in causale l’indicazione precisa, il nome della scuola e quello dello studente) o spese per le gite scolastiche.
Previdenza complementare: il documento di riferimento è la certificazione unica, bisogna conservare anche la ricevuta di versamento dei contributi. Nel caso in cui riguardino un familiare a carico, il riferimento è la sua dichiarazione dei redditi (se c’è), oppure oltre ai documenti sopra citati un’autocertificazione sul fatto che la spesa non è già stata dedotta, o sarà dedotta solo in una determinata misura.
Ristrutturazioni edilizie: bisogna conservare le abilitazioni amministrative, le fatture sulle spese sostenute, la ricevuta di bonifico, la dichiarazione dell’amministratore condominiale. Ci sono poi documentazioni specifiche per i diversi casi (cessione con diritto alla detrazione in capo al cedente, lavori iniziati prima del 2011).
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