Con la delibera del 12 ottobre 2022, n. 258, ANAC ha approvato le modifiche al regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d. Lgs n. 50/2016 e al regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Per quanto riguarda il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sono state apportate le seguenti modifiche:
In particolare, tra gli atti impugnabili (art. 4 e art. 7) sono compresi provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.
Inoltre (art. 5) il ricorso è proposto quando l’Autorità dispone di tutte le informazioni necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di contratti pubblici. Per una verifica rapida degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l’Ufficio competente può chiedere ulteriori documenti o informazioni all’amministrazione che ha adottato l’atto. Questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.
Come disposto dall’art.6, comma 2, sono considerate gravi le seguenti violazioni:
All’art. 8 si dispone che il parere motivato può essere emesso entro il termine massimo di 120 giorni dall’adozione o dalla pubblicazione dell’atto contenente la violazione. Infine, con l’aggiunzione del comma 4 all’art. 12, si prevede che in caso di procedimento di precontenzioso preordinato all’emissione di un parere non vincolante, in presenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis o 1-ter del codice, l’Autorità può esercitare i poteri di cui agli artt. 3 e 6 Regolamento invece dell’adozione di un parere di precontenzioso.
In riferimento al Regolamento in materia di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state apportate modifiche relativamente a:
In particolare, come specificato appunto all’art. 9, l’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l’avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti.
In caso di procedimento per l’emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Ufficio rende noto alle parti interessate che il procedimento può concludersi, in luogo dell’adozione di un parere di precontenzioso, con la presentazione di un ricorso diretto oppure previo parere motivato in presenza dei presupposti di cui all’art. 211, comma 1-bis e 1-ter del codice, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento.
L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate. A conclusione dell’istruttoria l’Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per il definitivo esame e l’approvazione del Consiglio.
Infine, è stato modificato anche il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, è stato aggiornato l’allegato 1 sui seguenti temi:
Le modifiche sono già in vigore e ANAC ha messo a disposizione degli utenti i testi coordinati con le nuove disposizioni.
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