Principio di rotazione negli appalti è deroga per il precedente gestore in via temporanea

Principio di rotazione negli appalti è deroga per il precedente gestore in via temporanea. Come ormai ha avuto modo di chiarire lagiurisprudenza amministrativa, quello della rotazione è un principio previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che può essere derogato in caso di adeguata motivazione.Tra queste motivazioni, vi è senz’altro il caso in cui lo svolgimento del servizio è stato affidato in via provvisoria nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza.

Lo ha chiarito la Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 4 novembre 2019, n.12614 con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’impresa che era risultata aggiudicataria di un appalto, successivamente esclusa, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione, per violazione del principio di rotazione di cui all’art.36 del Codice dei contratti.

In particolare, la stazione appaltante aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione per contrasto col principio di rotazione di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016, perche all’impresa era stato affidato il medesimo appalto in via temporanea nelle more dell’espletamento della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza.I giudici di primo grado hanno confermato la tesi del ricorrente, ammettendo che l’applicabilità del principio di rotazione alle procedure negoziate per l’affidamento degli appalti di servizi sottosoglia, ai sensi dell’art.36 del Codice dei contratti, è volta ad assicurare la più ampia ed effettiva possibilità di partecipare anche alle imprese di dimensioni ridotte, evitando nel contempo il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.Nel caso di specie, però, il principio di rotazione non risulterebbe violato poiché la precedente determina di affidamento del servizio era stata disposta solo nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza e per un tempo estremamente limitato.

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