Sebbene il principio di rotazione non precluda alla SA di invitare l’operatore uscente o addirittura di riaffidargli il servizio, è necessario fornire un’adeguata motivazione alla deroga.
La conferma arriva dal TAR Calabria che, con la sentenza n. 1019/2023, ha accolto il ricorso di un concorrente, che ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro operatore, invitato a partecipare alla procedura nonostante fosse il “gestore uscente”.
Un affidamento che il giudice ha ritenuto illegittimo, ricordando i presupposti del principio di rotazione, partendo da quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, che individua due procedure di affidamento:
L’individuazione dell’operatore economico da invitare, scelto a mezzo indagini di mercato o elenchi predisposti, non costituisce, tuttavia, una scelta pienamente discrezionale della Stazione appaltante, atteso che, ai sensi di quanto dell’art. 63, comma 1, d.lgs n. 50/2016, anche negli appalti sotto soglia comunitaria, sussiste l’obbligo del rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 d. lgs 50/2016, la cui ratio legis è di evitare artificiose elusioni della concorrenza, allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni tra gli operatori economici.
Sulla rotazione l’ANAC, nelle linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornata, ha evidenziato che
Ricorda il TAR che il principio di rotazione non è regola preclusiva all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio senza eccezione in quanto:
In questo caso, il riaffidamento è stato ritenuto illegittimo in quanto l’aggiudicataria era l’affidataria uscente di un appalto ad oggetto lo stesso servizio, senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti, ragion per cui – a meno di stabilire una deroga purchè motivata in termini stringenti – l’Amministrazione non avrebbe dovuto invitarla alla nuova procedura.
Più specificamente, “Il principio della rotazione delle imprese comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi”. Da ciò si ricava che la SA, qualora avesse ritenuto derogare al principio di rotazione avrebbe dovuto fornire una stringente motivazione a giustificazione di tale deroga.
Per alto, anche l’assunto della SA per cui l’esiguo numero di operatori economici presenti sul mercato può rappresentare una deroga al criterio di rotazione non convince perché avrebbe dovuto essere esplicitato sin dall’avvio della gara, e poi perché a maggior ragione, la ridotta apertura del mercato di un settore costituisce un motivo in più per implementare l’applicazione del principio di rotazione.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento