La netta separazione e il principio di segretezza dell’offerta economica da quella tecnica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.Per tale motivo, è da escludere il concorrente che all’interno dell’offerta tecnica ha inserito chiari riferimenti alla componente economica della propria offerta, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n.612 del 24 gennaio 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato avverso una sentenza di primo grado che aveva ritenuto infondato il ricorso incidentale con il quale si censurava l’ammissione alla gara della parte ricorrente, rilevando che nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.Secondo i giudici di prime cure, lo stesso disciplinare di gara imponeva ai partecipanti di “menzionare nella relazione al cronoprogramma operativo “l’avanzamento economico” dei lavori ed anche nel dettaglio dell’organizzazione dei mezzi e delle risorse umane “a cadenza settimanale” e detta indicazione dei costi via via sostenuti nello sviluppo dell’appalto non poteva violare il principio di separatezza tra offerta economica e ed offerta tecnica, visto il criterio rigidamente matematico di valutazione de “l’offerta tempo” e di quella economica, con la conseguente esclusione di ogni apporto discrezionale della commissione di gara“.I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il bando di gara prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:
con la precisazione che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, avrebbe costituito causa di esclusione. A complemento di detta prescrizione, il bando sulle modalità di espletamento della gara stabiliva l’ordine di apertura delle buste contenute in ciascuna domanda, ponendo come ultima l’apertura e l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.
Il bando stabiliva, inoltre, l’esclusione dalla gara, qualora l’offerta temporale, fosse risultata in un altro documento della gara, in coerenza con la disposizione generale sul divieto di inserimenti o commistioni tra il prezzo o sue particolarità e gli elementi dell’intera offerta anzidetti.Nel caso di specie l’offerta temporale della ricorrente in primo grado, nella definizione del cronoprogramma, è scandita in caselle aventi dimensioni temporali ed in ognuna delle quali è riportata tale e a quale la frazione di offerta economica che compone il corrispettivo di quella determinata fase temporale. Il risultato, del tutto conseguente, resta nella somma di tale cronoprogramma coincidente con il totale dell’offerta economica, con la palese violazione della prescrizione della separatezza tra offerta economica e offerta temporale prescritta dal bando.Secondo Palazzo Spada “Appare coerente e necessario il richiamo da parte dell’appellante al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi“.Il principio della segretezza dell’offerta economica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.La sentenza si conclude ricordando che la commissione di gara avrebbe dovuto assegnare i punteggi relativi all’offerta tecnica sulla base di criteri automatici, con un residuo di discrezionalità limitata all’accertamento di quanto dichiarato, dunque nel caso di specie la violazione dei principi fondamentali ricordati appare ancor più pregnante.
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