Con Comunicato del 28 marzo 2018, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Linee guida n.8 sulle procedure negoziate in caso di beni o servizi infungibili,rilasciate dall’Autorità con delibera n. 950 del 13.9.2017, sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario.Oggetto dell’attenzione dell’ANAC è la specifica modalità di applicazione nell’ambito sanitario dei principi delle linee guida, le quali avevano indicato i casi in cui le amministrazioni potevano utilizzare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) d.lgs. 18.4.2016, n. 50”.Tale possibilità si configura laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa. In questi caso di acquisto di farmaci o prodotti medicali, occorre verificare, in primo luogo, se i dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento, possano o meno essere acquisitati da più aziende farmaceutiche, attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario, l’esperimento di gare pubbliche.In particolare, secondo il Comunicato, è opportuno che le dichiarazioni acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l’indispensabilità di quel determinato farmaco, ma l’impossibilità, allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto non disponibili sul mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche.
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