Procedura negoziata sul Mepa nessun obbligo del principio di rotazione

Procedura negoziata sul Mepa nessun obbligo del principio di rotazione. Il Consiglio di Stato conferma, nella sentenza 4 febbraio 2020, n.875, che il principio di rotazione non è applicabile nelle procedure MEPA senza limitazione degli inviti.I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in argomento precisano che già il TAR del Lazio nella sentenza n. 527 del 24/08/2019 avevano già escluso l’applicabilità del principio di rotazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Principio affermato in precedenti sentenze

Tale principio era stato già, recentemente, affermato:

  • nella sentenza 5 novembre 2019 n. 7539 dello stesso Consiglio di Stato che aveva, anche, rilevato come nelle Linee guida n. 4 A.N.A.C. (punto 3.6), nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206, deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti
  • nella sentenza TAR Sardegna 17/12/2019, n. 891 in cui è stato rigettato il ricorso presentato per l’annullamento della determina di aggiudicazione di una gara espletata tramite il MePa cui è risultata vincitrice l’aggiudicataria uscente del servizi
  • nella sentenza TAR Sardegna 02/01/2020 n. 8 in cui i giudici precisano che il principio di rotazione è peculiare per le procedure di gara negoziate, alle quali, solitamente, accedono un numero di partecipanti limitato ed inferiore rispetto alle gare aperte. L’esigenza di garantire una rotazione degli operatori economici aggiudicatari risponde, ad una pluralità di interessi

    Principio di rotazione nella sentenza del Consiglio di Stato

    Nell’ultima sentenza del Consiglio di Stato (n. 875 del 4 febbraio 2020), la parte di maggiore rilevanza risulta essere quella sulla rotazione, in quanto viene confermata la decisione del giudice di primo grado (tar Lazio, 24/8/2019, n. 527)Il Consiglio di Stato ricorda che i giudici del Tar Lazio ne avevano escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019) e, pertanto, viene, ancora una volta, ribadito che il principio di rotazione non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

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