Procedura negoziata sul Mepa nessun obbligo del principio di rotazione. Il Consiglio di Stato conferma, nella sentenza 4 febbraio 2020, n.875, che il principio di rotazione non è applicabile nelle procedure MEPA senza limitazione degli inviti.I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza in argomento precisano che già il TAR del Lazio nella sentenza n. 527 del 24/08/2019 avevano già escluso l’applicabilità del principio di rotazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Tale principio era stato già, recentemente, affermato:
Nell’ultima sentenza del Consiglio di Stato (n. 875 del 4 febbraio 2020), la parte di maggiore rilevanza risulta essere quella sulla rotazione, in quanto viene confermata la decisione del giudice di primo grado (tar Lazio, 24/8/2019, n. 527)Il Consiglio di Stato ricorda che i giudici del Tar Lazio ne avevano escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019) e, pertanto, viene, ancora una volta, ribadito che il principio di rotazione non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
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