Con l’art. 10 del D.L. n.176/2022 (cd. “Decreto Aiuti Quater“), sono state previste alcune modifiche e integrazioni su disposizioni inerenti le procedure di affidamento lavori a enti e stazioni appaltanti.
Tra le modifiche apportate, quelle relative all’applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5/2019, relativo all’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità ai fini dell’acquisizione di servizi, forniture e lavori nell’ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.
In particolare, con l’integrazione si risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali sull’identificazione delle soglie oltre le quali è necessaria l’applicazione dell’obbligo previsto dall’articolo 1 comma 1, lettera a) del D.L. n. 32/2019 che rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici senza però esplicitare esplicitava gli importi da considerare.
Adesso viene esplicitato che l’obbligo si intende applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.
Al comma 2, l’art. 10 definisce le modalità di accesso a enti e stazioni appaltanti alle risorse residue disponibili del fondo per l’avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell’articolo 26, commi 7 e ss. del decreto Aiuti.
Il riferimento è agli interventi i cui CUP sono a titolarità di soggetti diversi dagli enti attuatori, che hanno erroneamente ritenuto di potere a partecipare alla cosiddetta “procedura semplificata” e non hanno presentato domanda sulla piattaforma informatica prevista dal DPCM del 28 luglio 2022..
Nel dettaglio, si prevede che sono ammissibili gli interventi per i quali la stazione appaltante ha proceduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, utilizzando risorse diverse da quelle individuate dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022.
Per procedure di affidamento dei lavori si intendono quelle previste dall’articolo 1 del DPCM del 28 luglio 2022, comma 1, lettera f), ovvero la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
Per l’attuazione è necessario attendere l’apposito DM del MEF che verrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
Infine, con il comma 3 dell’art. 10 è stato aggiunto un articolo al D.L. n. 77/2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse individuati ed esplicitati nell’allegato IV -bis al medesimo decreto.
Si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all’espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
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