Progettazione e lavori su edifici pubblici, ecco i criteri ambientali minimi

Si allarga il raggio d’azione degli appalti verdi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 ottobre 2017 che fissa i criteri ambientali minimi (CAM) da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici. Il decreto rientra tra le norme attuative del Codice Appalti (D. lgs. 50/2016) e modifica il DM 11 gennaio 2017 , che ha definito i criteri ambientali minimi per gli arredi interni, l’edilizia e i prodotti tessili, stabilendo gli accorgimenti da tenere presenti nella fase di progettazione.Il documento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), che mira alla diffusione degli appalti verdi per l’abbattimento dei consumi.L’obiettivo dei CAM è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore in un’ottica di ciclo di vita. Il decreto prevede per questo che le leggi regionali con prestazioni ancora meno impattanti prevalgano sui CAM.I CAM, precisa il decreto, non si sostituiscono, ma si aggiungono a quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico.Il decreto prevede una serie di requisiti premianti per la valutazione delle offerte, come la redazione della proposta da parte di un progettista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici e l’utilizzo di materiali riciclati.Per evitare che in fase di esecuzione siano apportate modifiche non conformi al progetto, il decreto stabilisce che nel bando sia indicato chiaramente che sono ammesse solo varianti migliorative.Prima della definizione di un appalto, l’Amministrazione deve valutare se sia realmente necessaria la costruzione di un nuovo edificio o se non si possa invece adeguarne uno esistente migliorando la qualità del costruito, considerando anche l’estensione del ciclo di vita utile degli edifici e favorendo il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico.Successivamente, la Stazione appaltante deve accertare che la progettazione sia affidata a professionisti abilitati e che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti esperti e certificati ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5.La stazione appaltante può selezionare i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici di livello nazionale o internazionale (ad esempio Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

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