Il tenore dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 non consente di ritenere che il termine di dieci giorni, entro il quale il soccorso istruttorio deve essere concluso, non sia differibile, ben potendo l’Amministrazione prorogarlo in presenza (come nel caso di specie) di circostanze che avrebbero reso oggettivamente più difficile il suo rispetto. Lo strumento del soccorso istruttorio è stato utilizzato per integrare parte della documentazione amministrativa presentata dalla controinteressata, senza che quest’ultima fosse suscettibile di essere riferita in alcun modo alla fase di presentazione delle offerte, ancora in corso di essere espletata.
Il soccorso istruttorio costituisce il rimedio ad omissioni, incompletezze e irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione dell’operatore economico alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati, ma affetti da irregolarità o errori materiali. La ratio dell’istituto in questione corrisponde, dunque, all’esigenza di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, ampliandone specularmente le possibilità di concorrere all’aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor partecipationis.
Considerando come le mancanze rilevate dall’Amministrazione costituivano delle mere irregolarità insuscettibili di determinare l’esclusione, ne consegue la correttezza del procedimento esperito; peraltro, è dirimente constatare che l’Amministrazione non poteva che prorogare di qualche giorno un termine che sarebbe scaduto un giorno festivo.
(TAR Firenze, sent. n. 1024 del 13 luglio 2018)
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