Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2019,n. 49 rubricato “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.Il provvedimento entrerà in vigore il 30 maggio 2018 e, contestualmente saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.Prima di parlare dell’articolato desideriamo precisare che nelle premesse al decreto vero e proprio, al terzultimo capoverso è precisato “Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”; in verità dagli atti ufficiali del Senato e, precisamente, nel resoconto dell’ultima seduta (n.360 del 24 gennaio 2018) della precedente legislatura, l’esame del provvedimento n. 493 relativo allo Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture si conclude con “Il seguito dell’esame è quindi rinviato”; crediamo di essere nel giusto nell’affermare che nel decreto ci sia un’inesattezza in quanto si afferma che per il provvedimento è stato acquisito il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica quando, invece, gli atti ufficiali della stessa commissione affermano il contrario.In ogni caso sono passati oltre due anni per avere un provvedimento essenziale per l’esecuzione dei lavori in gran parte prelevato da articoli del previgente Regolamento n. 207/2010: si tratta di circa 10.000 parole per le quali abbiamo aspettato oltre 750 giorni con la media lumaca di circa 13 parole al giorno compresi gli articoli e le congiunzioni; abbiamo atteso oltre due anni per un provvedimento che mettese fine al pasticcio della mancanza di specifiche norme sulla direzione dei lavori che, come avevamo modo di affermare più volte affermato successivamente all’entrata in vigore del Codice dei contratti: ecco, sono questi i risultati della soft law con un provvedimento che avrebbe dovuto vedere, così come disposto all’articolo 111, comma 1 del Codice dei contratti entro il 18 luglio 2016 e per il quale, invece, si è arrivati ad un mostruoso ritardo di quasi due anni con una infinità di passaggi che possono essere così riassunti:
l’ANAC in data 29 aprile 2016 pone in consultazione le linee guida Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione
entro la data di scadenza della consultazione fissata per il 16 maggio 2016 pervengono all’ANAC stessa oltre 50 contributi da pubbliche amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria ed ordini, operatori economici ed altri
successivamente alle osservazioni, il 21 giugno 2016 l’ANAC prepara un testo definitivo che invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il Ministero, in funzione delle linee guida predisposte dall’ANAC, predispone un decreto di due articoli a cui sono allegate le linee guida ed invia il decreto stesso al Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed al Consiglio di Stato per il parere;
il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il proprio parere con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016
Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere n.2282 del 3 novembre 2016 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida. Si tratta di un parere favorevole con condizioni ed osservazioni di entità tale che inficiano l’impostazione stessa del decreto.
successivamente all’entrata in vigore del decreto 18 aprile 2017 (cosiddetto “decreto correttivo), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia alla Conferenza unificata un nuovo schema di decreto aggiornato
la Conferenza unificata si pronuncia sul provvedimento
il Consiglio di Stato soltanto il 12 febbraio 2018 si è esprime sul decreto con il parere n.360
il 20 febbraio 2018 l’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati esprime il proprio parere favorevole con osservazioni sul provvedimentoPassando all’esame del provvedimento è possibile constatare come lo stesso è costituito da 27 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:
Titolo I – Disposizioni generali (art. 1)
Titolo II – Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
Titolo III – Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
Titolo IV – Disposizioni finali (art. 27)
Il provvedimento del Mit tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera (unico parere pervenuto dal Parlamento) e del lavoro tecnico in sede di conferenza unificata e con le opportune modifiche ed integrazioni ricalca alcuni articoli del Regolamento n. 207/2010; il testo, poi, inviato alle Commissioni parlamentari era costituito da 32 articoli mentre il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contiene 27 articoli.Alcuni articoli del provvedimento sono, poi, quelli che cancellano il vulnus dell’errata abrogazione, con l’articolo 217, comma 1, lettera u2) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 aprile 2016), della Parte II, Titolo VIII (Esecuzione dei lavori) del Regolamento n. 207/2010 contenente gli articoli dal 147 al 170.In conclusione riportiamo, quì di seguito, gli articoli del nuovo provvedimento che, come abbiamo già detto, entrerà in vigore il 30 maggio:
art. 1 – Definizioni
art. 2 – Rapporti con altre figure
art. 3 – Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
art. 4 – Attestazione dello stato dei luoghi
art. 5 – La consegna dei lavori
art. 6 – Accettazione dei materiali
art. 7 – Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
art. 8 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
art. 9 – Contestazioni e riserve
art. 10 – Sospensione dei lavori
art. 11 – Gestione dei sinistri
art. 12 – Funzioni e compiti al termine dei lavori
art. 13 – Attività di controllo amministrativo contabile
art. 14 – I documenti contabili
art. 15 – Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata
art. 16 – Rapporti tra direttore dell’esecuzione e RUP
art. 17 – Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
art. 18 – L’attività di controllo
art. 19 – Avvio dell’esecuzione del contratto
art. 20 – Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
art. 21 – Contestazioni e riserve
art. 22 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
art. 23 – Sospensione dell’esecuzione
art. 24 – Gestione dei sinistri
art. 25 – Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto
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