Condomini: guida alla definizione di quali sono le parti comuni degli edifici e di quelli che sono i diritti e doveri ad esse correlati.
Oggi chi abita in un condominio ha diverse possibilità di accesso ad agevolazioni fiscali, tra crediti o detrazioni d’imposta, qualora vengano effettuati degli interventi edilizi, di efficientamento energetico o di miglioramento antisismico sulle parti comuni degli edifici. Nel 2021 resta protagonista in particolare il Superbonus al 110%, prorogato dalla legge di Bilancio. A tal fine appare utile chiarire quali sono le parti comuni di un condominio, anche per capire le regole, i diritti ed i doveri di ciascun condomino in relazione ad esse.
A dare una definizione di quelle che devono essere intese come le parti comuni di un condominio è l’articolo 1117 del Codice Civile:
In pratica si tratta delle frazioni di edificio necessarie all’uso comune e funzionali ai servizi in comune, di proprietà di tutti i condomini e irrinunciabili (articolo 1118 del Codice Civile), neanche con delibera assembleare o regolamento condominiale, riguardo alle quali nessun condomino può essere esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione e conservazione.
L’unica parte comune alla quale i condomini possono rinunciare, magari per ottenere una riduzione delle spese, sono gli impianti. Ad esempio si può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purché la rinuncia non comporti per gli altri condomini:
In più questa scelta non esonera il condomino dall’obbligo di corrispondere:
Di regola le parti comuni condominiali sono indivisibili ma l’articolo 1119 del Codice Civile prevede la possibilità di dividerle se:
I diritti dei condomini sono proporzionati al valore dell’unità immobiliare di cui sono proprietari. Ogni condomino può utilizzare gli spazi comuni, secondo quanto stabilito dall’articolo 1139 del Codice Civile purché:
Diversamente, l’art. 1117-quater c.c. prevede che l’amministratore o i condomini convochino l’assemblea condominiale, eventualmente diffidando il condomino inadempiente, invitandolo anche per vie legali a cessare le attività illecite. Perché la deliberazione assemblare sia valida sono necessari un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno alla metà del valore dell’edificio.
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